Venerdì 27 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Sicurstrada 08/04/2010

Il quesito del giorno - Sovraccarico su autovettura per trasporto merci: che articolo si applica?

Gentile Redazione, in caso di sovraccarico su autovettura, dovuto al trasporto di merce, si deve applicare l’art.167 cds (come dice "Balduino") o invece l’art.169 (come riportato da "Protospataro”)?
Grazie.

email-Gallarate (Va)

***

(ASAPS) L’articolo 169, comma 7, C.d.S. prevede che "Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00", prevedendo poi al successivo comma 9 che “Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 ad euro 155,00”.
L’articolo 167, comma 1, C.d.S, sanzionato dai successivi commi, prevede invece che "I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione”.
Ne consegue che, per il principio di specialità previsto dall’articolo 9 comma 1 legge 689/81 (Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale), nel caso prospettato nel quesito:

- la norma di carattere generale è l’articolo 167;
- quella di carattere speciale applicabile solamente ai veicoli destinati a trasporto persone è quella prevista dai commi 7 oppure 9 (a seconda dei casi) previsti dall’articolo 169 C.d.S. (ASAPS)

© asaps.it
Giovedì, 08 Aprile 2010
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK