Gentile redazione, avrei un dubbio circa il controllo dei veicoli equipaggiati con cronotachigrafo digitale. Qualora, all’atto del controllo, il conducente non è in grado di esibire gli scontrini relativi ai precedenti 28 gg (sebbene tale attività sia ovviamente memorizzata dalla sua scheda personale) è possibile sanzionarlo ai sensi dell’art. 19 L.727/78, come avviene con un conducente munito di crono analogico che non è in possesso dei precedenti dischi? Se così fosse è corretto pretendere dal conducente che alla fine di ogni giornata lavorativa stampi il proprio scontrino con l’attività effettuata? Grazie in anticipo email-Certosa di Pavia (Pv) *** (ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si rappresenta che il conducente di un veicolo munito di un cronotachigrafo digitale non ha uno specifico obbligo che richieda la stampa giornaliera dell’attività lavorativa effettuata, in quanto tutte le registrazioni sono riportate sulla carta tachigrafica) |
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