Vorrei avere il vostro parere in merito ai capi di abbigliamento che vengono depositati negli appositi cassonetti (in gestione alle varie "Onlus") dai proprietari che se ne liberano, per poi essere in seguito riciclati e riutilizzati: ai fini del loro trasporto presso i centri di stoccaggio, dopo essere stati appena prelevati dai suddetti cassonetti, sono considerati rifiuti ,come il vetro o la carta e la plastica, oppure no? Se sì, chi deve rilasciare il formulario e, in caso di risposta negativa, il codice CER 200110 in quale caso viene utilizzato? Vi ringrazio anticipatamente e vi auguro buon lavoro: siete grandi. email-Pont Saint Martin (Ao) *** (ASAPS) L’articolo 193 del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 dispone che durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti devono essere accompagnati da un apposito formulario di identificazione dal quale si evincano: X nome ed indirizzo del produttore e del detentore; X origine, tipologia e quantitativi del rifiuto; X impianto di destinazione; X data e percorso dell’instradamento; X nome ed indirizzo del destinatario. Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si ritiene che il trasporto degli indumenti raccolti negli appositi contenitori rientri nella classificazione di rifiuti con codice CER 200110 e pertanto necessiti della compilazione del formulario di identificazione (in questo caso a cura del solo trasportatore). (ASAPS) |
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