Foto Coraggio-archivio Asaps
(ASAPS), 9 aprile 2011- La Cassazione ha stabilito che spetta al sindaco ed al manager del Comune, vigilare sulla sicurezza delle strade e se il pedone cade sull’asfalto procurandosi ferite, sono loro a rischiare la condanna per lesioni personali colpose, indipendentemente dalla grandezza della città in cui è avvenuto l’incidente. I giudici della quarta sezione penale della Suprema Corte, nella sentenza depositata lo scorso 7 aprile, scrivono infatti che “i danni conseguenti agli incidenti determinati dalla negligenza dell’Amministrazione che ha la proprietà, ovvero la disponibilità e il godimento del bene demaniale, in particolare di strada pubblica, allorché si verifichino nel custodire la res e/o nel fornire agli utenti adeguate segnalazioni devono essere risarciti dal Comune di competenza, in quanto sullo stesso gravano gli obblighi del custode”. Per gli ermellini quindi non ci sono dubbi, la bolla d’asfalto su cui cade il passante costituisce un’insidia se risulta difficilmente visibile e non viene segnalata. Non vale neanche attribuire la responsabilità al pedone. Il comportamento dell’infortunato, infatti anche se costituisce indice di disattenzione, non è ritenuto un evento sufficiente a interrompere il nesso causale fra l’esistenza dell’insidia e il verificarsi dell’incidente. Gli ermellini muovono le loro motivazioni dalla constatazione che, “in base all’art. 2051 del codice civile, incombe sul Comune sia l’obbligo di custodire e fare manutenzione sulla strada che quello di ridurre, in ogni modo possibile, il pericolo di incidenti, attraverso la segnaletica che evidenzi le condizioni della strada e/o mediante l’impiego di agenti di Polizia Municipale, come prescritto da diversi articoli del Codice della Strada”. E nel caso del dirigente fanno fede la delibera comunale ad hoc e il successivo contratto a tempo determinato indipendentemente dalle dimensioni del Comune da monitorare.(ASAPS)
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