In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il verbale di accertamento elevato per eccesso di velocità ai sensi dell’art. 142 novo c.s., non è impugnabile autonomamente per la parte che ha ad oggetto la sospensione della patente di guida anche se privo dell’indicazione della durata della misura preannunciata, atteso che tale sanzione, di natura accessoria, può essere invocata solo con specifico provvedimento prefettizio, impugnabile eventualmente con l’opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge 689 del 1981. (Cass. Civ., sez. II, 16 luglio 2010, n. 16668) [RIV-1102-P124] - Artt. 142, 218
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