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Corte di Cassazione 20/04/2011

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura ridotta – Termine - Sessanta giorni dalla contestazione - Somma dal contravventore pagata in ritardo ed in difetto di ricorso - Destinazione - Acconto sul totale

(Cass. Civ., sez. II, 23 settembre 2010, n. 20084)

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il pagamento in misura ridotta è consentito, ai sensi dell’art. 202, comma 1, del codice stesso, entro i sessanta giorni dalla contestazione; pertanto, ove l’adempimento avvenga in data successiva allo spirare del termine indicato, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione, a norma dell’art. 203, comma 3, dello stesso codice, mentre la somma pagata
in ritardo va trattenuta come acconto sul totale. (Cass. Civ., Sez. II, 23 settembre 2010, n. 20084) - Art. 193 c.s.

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Mercoledì, 20 Aprile 2011
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