Foto Coraggio-archivio Asaps
(ASAPS), 21 aprile 2011- L’assunzione di droga non è necessariamente una condizione per poter essere condannati per guida sotto l’effetto di sostanza stupefacenti. Il giudice del Tribunale di Cesena ha infatti assolto un automobilista chiamato a processo per presunte colpe in un sinistro stradale avvenuto nell’estate del 2007 a Cesenatico dove l’uomo si scontrò violentemente con un’altra auto. L’imputato rimase ferito nello schianto e uscì dal Pronto Soccorso con una prognosi di 20 giorni. I sanitari, come da prassi, lo sottoposero anche agli esami del sangue dai quali risultò la positività all’assunzione di cannabis. Il conducente si è difeso davanti al giudice sostenendo di non essersi messo al volante da “sballato” ma di aver utilizzato la droga la settimana antecedente al sinistro. Gli esami sulle sostanze stupefacenti pur dichiarando la positività del soggetto non indicarono infatti la quantità del principio attivo presente nel sangue. Per questo motivo per il giudice non esiste prova certa che l’uomo fosse alla guida sotto l’effetto di stupefacenti perché, se è vero che le tracce dell’assunzione restano a lungo, gli effetti invece svaniscono in poche ore. Però, lasciatecelo dire, questa interpretazione e applicazione della normativa sicuramente tutela l’imputato, ma fa strame della tutela delle possibili vittime. Secondo questo giudizio diventa oggi estremamente difficile stabilire quale fosse la reale condizione in termini di lucidità del conducente che risulta positivo al momento del fatto. Purtroppo in questi casi finirà che talune volte la reale condizione del principio attivo di questi conducenti la misureranno le vittime dell’impatto in un improvviso contromano o in un travolgimento sulle strisce. Ecco in quei casi emergerà forse il principio attivo del conducente, ché però potrebbe coincidere col principio della fine della vittima. (ASAPS)
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