In tema di confisca del veicolo nel caso di guida in stato di ebbrezza previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), c.s. nel testo modificato dalla L. 29 luglio 2010 n. 120, la sopravvenuta trasformazione della confisca da sanzione penale accessoria (quale precedentemente ritenuta dalle S.U. della Corte di cassazione con la sentenza n. 23428/2010) a sanzione amministrativa accessoria (quale definita nell’art. 224 ter c.s., introdotta dalla stessa citata L. n. 120/2010), lascia intatto il potere-dovere del giudice penale di disporre obbligatoriamente la suddetta misura con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta anche per fatti commessi anteriormente alla suindicata modifica normativa. (Nella specie la Corte ha pertanto annullato con rinvio, su ricorso del pubblico ministero, la sentenza di applicazione della pena con la quale era stato omesso di disporre, oltre alla sospensione della patente di guida, anche la confisca del veicolo. (Cass. Pen., sez. IV, 22 novembre 2010, n. 41080) [RIV-1102P99] Artt. 186 – 224-ter
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