SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 31 marzo 2011, n. 7437
Svolgimento del processo
B.A.R.A.S. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace M.R. e M.U. nonche’ la societa’ assicuratrice Levante Norditalia (ora Carige s.p.a.), al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo a seguito di un incidente avvenuto il ****.
Costituitisi in giudizio, U. e M.T. contestarono l’avversa pretesa, proponendo altresi’ domanda riconvenzionale, al fine di ottenere il ristoro dei pregiudizi da essi patiti.
Al giudizio parteciparono altresi’ T.W., altro soggetto coinvolto nell’incidente, Lloyd Adriatico s.p.a. e Assid s.p.a. in l.c.a., societa’ assicuratrici, rispettivamente, del T. e del B., nonche’ Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia, nella qualita’ di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Con sentenza del 15 gennaio 2004 il Giudice di Pace, per quanto qui interessa, dichiaro’ improponibile la riconvenzionale spiegata da M.U., non essendo stata prodotta la raccomandata di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22.
Proposto gravame dal soccombente, il Tribunale lo ha respinto in data 25 gennaio 2006.
Secondo il giudicante le due lettere versate in atti, l’una in data 23 aprile 1998, e l’altra in data 13 settembre dello stesso anno -
documenti dei quali ha argomentatamele ritenuto rituale la produzione in appello facevano riferimento a un fatto interno al rapporto cliente-avvocato, e cioe’ al conferimento dell’incarico per il risarcimento del danno, ma non contenevano alcuna richiesta di risarcimento nei confronti della societa’ assicuratrice, non potendosi considerare a tal fine sufficiente l’esplicitazione che la missiva veniva inviata a ogni effetto di legge.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione M.
U., formulando un solo motivo e notificando l’atto a B.A.
R.A.S., ad Assitalia s.p.a., a T.W., a Lloyd Adriatico, a Carige Assicurazioni s.p.a., ad Assid Ass.ni s.p.a. in l.c.a., nonche’ a M.T..
Carige Assicurazioni s.p.a., ASSID Assicuratrice Italiana Danni in l.c.a. e Lloyd Adriatico s.p.a. hanno notificato tre distinti controricorsi, mentre nessuna attivita’ difensiva hanno svolto gli altri intimati.
Motivi della decisione
1. Nell’unico motivo l’impugnante lamenta violazione della L. n. 990 del 1969, art. 22, e mancanza di motivazione. Riportato il contenuto delle due raccomandate inviate all’assicuratore, sostiene che il giudice di merito non avrebbe affatto esplicitato le ragioni della ritenuta inidoneita’ delle stesse a integrare la richiesta di risarcimento di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22, e cio’ tanto piu’ che la giurisprudenza di legittimita’ costantemente esclude la necessita’ dell’osservanza della forma normativamente prevista.
2 Il ricorso e’ fondato.
A norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22, applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio, l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali, a norma della legge stessa, vi e’ obbligo di assicurazione, puo’ essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato ha chiesto all’assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La giurisprudenza di questa Corte, chiamata assai spesso a valutare la congruita’ delle valutazioni formulate dai giudici di merito in ordine alla idoneita’ degli atti con i quali, di volta in volta, i danneggiati avevano inteso soddisfare l’onere loro imposto, a pena di improponibilita’ della domanda, dalla norma innanzi richiamata, ha avuto modo di escludere la necessita’ dell’osservanza di forme rigidamente vincolate alla previsione di legge, espressamente ammettendo che il predetto onere, che e’ condizione di proponibilita’ della domanda, potesse ritenersi soddisfatto a mezzo di atti equipollenti, purche’ egualmente idonei al raggiungimento dello scopo di consentire all’assicuratore la valutazione dell’opportunita’ di un accordo con il danneggiato, cosi’ prevenendo premature domande giudiziali (confr. Cass. civ. 2 luglio 2010, n. 15733; Cass. civ., 22 aprile 2008, n. 10371).
3 Cio’ posto, il collegio non condivide l’assunto secondo cui la comunicazione, da parte del professionista, di avere ricevuto incarico dal signor M.U., proprietario della vettura Fiat 500 targata *******, condotta al momento del fatto dal padre Tullio, di assisterlo al fine di ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti, con la precisazione che la relativa missiva veniva inoltrata a ogni effetto di legge, e in particolar modo ai fini dell’interruzione della prescrizione, evidenzierebbe un mero fatto interno al rapporto cliente-avvocato. L’apprezzamento del giudice di merito appare invero ispirato a un esasperato formalismo, contrario al significato proprio delle parole usate dal mittente, oltre che al piu’ comune buon senso. Non si vede, invero, a che pro, se non che al fine di attivare procedure transattive atte a scongiurare il ricorso all’azione legale, l’avvocato, in due lettere, avrebbe notiziato la societa’ assicuratrice del mandato ricevuto e men mai per quale ragione avrebbe richiamato l’effetto interruttivo della prescrizione, e cio’ tanto piu’ che, per affermazione del ricorrente, non smentita dalla controparte, in almeno una di tali missive e’ stato espressamente indicato il numero gia’ attribuito al sinistro dalla societa’ assicuratrice, insieme ad altri elementi identificativi dello stesso.
In tale contesto il ricorso deve essere accolto.
La sentenza impugnata deve conseguentemente essere cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che, nel decidere, si atterra’ al seguente principio di diritto:
l’onere imposto dalla L. n. 990 del 1969, art. 22, di richiedere il risarcimento del danno all’assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa azione giudiziaria e’ soddisfatto con l’invio di una lettera del legale in cui lo stesso comunichi, a ogni effetto di legge e, in particolar modo, ai fini dell’interruzione della prescrizione, di essere stato incaricato dal cliente di assisterlo al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente del quale il professionista indichi altresi’ gli elementi identificativi essenziali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011
da Altalex
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