Foto Coraggio - archivio Asaps
A Padava un avvocato efficiente rileva una falla nel sistema contabile della legge sul calcolo dell’alcolemia. Il concetto avanzato è il solito e semplice: poiché il valore alcolemico privisto dalla legge è 0,5 g/l il conducente che viene sorpreso con 0,57 deve essere assolto perché per superare il valore alcolemico in decimali bisogna arrivare almeno a 0,6 g/l. «Se il legislatore — sostiene il legale — avesse inteso ricomprendere nella fattispecie vietata anche tutte quelle condotte riconducibili ad un accertamento del tasso compreso tra lo 0,51 e lo 0,59 l’avrebbe detto. Avrebbe scritto: 0,50. C’è una bella differenza. Così stando le cose, invece, la prima condotta punibile è 0,6». Purtroppo un Giudice di Pace abbocca e assolve. Di fronte a questa obiezione di principio - dice il Corriere del Veneto - il giudice non ha potuto fare altro (Non ha potuto far altro???) che dare ragione al ricorrente. «Il ricorso è fondato e va accolto — scrive il giudice di pace nelle motivazioni, che sono state depositate lo scorso 15 aprile —. Il legislatore infatti ha indicato tassativamente le fasce di tasso alcolemico che implicano lo stato di ebbrezza e i valori di soglia con esclusivo riferimento ai decimi, e non anche ai centesimi di litro. Ragion per cui si deve ritenere che i centesimi di litro non abbiano rilievo e che, pertanto, nella fattispecie in esame, poiché nessuna delle due misurazioni fatte raggiungeva il valore riferito alla condotta punibile di 0,6 grammi per litro il fatto non doveva essere qualificato». Eppure bastava una piccola ricerca per scoprere che la Cassazione, sez. IV aprile 2010 n.12904 si era già pronunciata in proposito e aveva "chiuso la falla" con una pietra tombale sostenendo che per la guida in stato di ebbrezza la rilevazione dell’alcolemia tiene conto anche dei centesimi. Infatti i giudici della Suprema Corte hanno sottolineato la totale assenza di elementi espliciti a supporto dell’interpretazione che vede nell’assenza della seconda cifra decimale l’intenzione del legislatore di chiudere un occhio sui centesimi. Secondo le considerazioni dei giudici di legittimità, infatti, escludere la rilevanza dei centesimi nella determinazione del tasso alcolemico è errato in quanto prendere in considerazione solamente i decimi comporta un innalzamento della soglia di un decimo di grammo/litro (ammettendo in tal modo tassi fino a 1,59). O nel caso specifico a 0,59. Il legislatore invece conosceva perfettamente l’esattezza degli strumenti di rilevazione del tasso alcolemico nel sangue e la mancata indicazione dei centesimi non indica la volontà di escludere i centesimi. In assenza di elementi espliciti da cui possa desumersi una volontà contraria, deve, quindi, affermarsi che l’omessa indicazione della seconda cifra decimale (nel caso, peraltro, coincidente con lo zero, cifra da considerarsi non significativa tra i decimali) nulla abbia a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile. Insomma caro giudice di Padova prima di dar retta al primo avvocato specialista in calcoli e decimali dia una scorsa alle sentenze della Cassazione. Basta fare una ricerchina su internet come abbiamo fatto noi (può scorrere le sentenze anche nel sito dell’Asaps). Altrimenti qui si eleva di fatto la soglia dell’alcolemia e non ci pare ce ne sia proprio bisogno. Qualcuno impugnerà la sentenza? O ci dovranno pensare come al solito i posteri trovandola ardua?
Giordano Biserni
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: LA RILEVAZIONE DELL’ALCOLEMIA TIENE CONTO ANCHE DEI CENTESIMI Etilometro….Tolleranza zero….. Cassazione, sez. IV, 6 aprile 2010 n. 12904
LA SENTENZA Alcol nel sangue, via la multa Il codice non prevede i centesimi Un avvocato di Padova trova la falla nella legge per scagionare il suo cliente, punito con 500 euro e la sospensione della patente. Il giudice: il tasso di 0,57 non basta per essere sanzionati
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