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Articoli 17/05/2004

Sulla notifica dei verbali d’ infrazione

Sulla notifica dei verbali d’ infrazione

di Michele Leoni*

L’art. 201 del codice della strada prescrive che debba essere notificato il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e (quando occorre) l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Sul punto la giurisprudenza, anche quella più recente, non è apparsa univoca, in relazione a diversi spunti problematici. La Suprema Corte, infatti, a volte, privilegiando il dato lessicale degli “estremi della violazione”, ha ritenuto che la notificazione costituisca “una semplice operazione amministrativa (un’attività, cioè, meramente materiale, finalizzata al compimento di provvedimenti, e del tutto scevra dalla esigenza di osservare requisiti formali predeterminati), e non un’autonoma attività di vera e propria contestazione, da consacrare in un documento sottoscritto dal pubblico ufficiale”, in quanto, appunto, al trasgressore, a norma dell’art. 201 del codice della strada, “vanno notificati gli estremi della violazione rilevata e non il verbale vero e proprio completo della essenziale sottoscrizione dell’organo che ne sia autore… Ne consegue che la presenza, in calce al documento contenente gli estremi della contravvenzione, di una semplice stampigliatura che ne indichi l’autore, in luogo della sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale, non impedisce alla notificazione stessa di produrre i relativi effetti” (così Cass. n. 11949/1999, in Foro it. 1999, 11, I, 3158, con nota di Aldo Travi, ove vengono ripercorse le precedenti pronunce di legittimità, pure non univoche, in Giust. civ. 1999, 3236, con nota di Giovanni Giacalone, “Sulla legittimità della collaborazione prestata dagli ‘ausiliari del traffico’ ai vigili urbani per la rilevazione di violazioni del codice della strada”), in Cass. pen. 2000, 1362, con nota di Antonio Cantarella).
Egualmente, al trasgressore non andrebbe notificato il processo verbale dell’infrazione o una copia dello stesso, ma “una sintesi contenente i soli estremi necessari ad individuare l’imputazione e del processo verbale di riferimento” (Cass. 4095/2001).
Più di recente, però, la stessa Cassazione (in tema di eccesso di velocità) ha affermato invece che l’organo accertatore deve compilare non due distinti verbali, uno di accertamento e uno di contestazione dell’illecito, ma, ai sensi dell’art. 385 reg. esec. codice della strada, ma un unico verbale, ove inserisce gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire, che trasmette al comando da cui dipende, il quale procede alla notifica al trasgressore di uno degli originali dello stesso atto (se redatto in più originali), oppure di una copia autentica (in particolare, i dati possono essere desunti dalla fotografia scattata dall’apparecchiatura regolarmente omologata, alla quale può dirsi demandato non l’integrale accertamento dell’illecito, bensì il solo rilevamento dei dati da porre a fondamento della contestazione) (Cass. 6634/2002).
Più compiutamente, proseguendo in questa linea interpretativa, la Corte ha poi chiarito che l’accertamento va distinto, sul piano logico e giuridico, in “tre momenti, costituiti dalla contestazione, dalla verbalizzazione e dalla consegna di copia del verbale al trasgressore” (Cass. n. 16420/2002, per cui ne deriva, secondo la Corte, che la semplice contestazione orale immediata, non seguita dalla contestuale redazione e consegna del verbale, non ha alcuna influenza, qualora nel verbale siano stati indicati i motivi della mancata consegna: si tratta di una fattispecie in cui il trasgressore, dopo la contestazione orale immediata, si era allontanato dall’ufficio della polizia urbana.
Come si può notare, quindi, la Corte di Cassazione ha evoluto la sua interpretazione nel senso di negare la possibilità di formare due verbali, indicando come modalità legittima quella di notificare una copia (o un secondo originale) del verbale redatto a seguito dell’accertamento.
Se ne può dedurre, quindi, che, forse, non sono gli estremi della violazione a dover essere comunicati al trasgressore, ma gli estremi dell’accertamento (che sono quelli contenuti nel relativo, unico, verbale). Ed infatti, questa è la sola interpretazione possibile del dettato normativo “estremi del verbale”. Tali estremi, in particolare, sono tutti i riferimenti ai dati rilevati e sviluppati (quali, ad esempio, la fotografia o la ripresa video in caso di accertamenti tramite autovelox o telelaser), i quali non vengono trasfusi nel verbale, ma della cui esistenza, nel verbale stesso, di dà atto (per quanto concerne la rilevazioni di immagini, inoltre, per concorrenti e/o prevalenti esigenze di riservatezza, essi non possono essere portati alla immediata conoscenza de visu in luoghi diversi dall’ufficio in cui sono custoditi per le esigenze dell’ufficio stesso).
La comunicazione della loro esistenza agli atti, quindi, costituisce il giusto richiamo agli “estremi” dell’accertamento.
Pacifico, peraltro, è il fatto che il verbale possa essere compilato da un agente diverso da quelli che avevano precedentemente proceduto al rilevamento dell’infrazione, in quanto l’art. 385 reg. esec. codice della strada , prevede che il verbale sia compilato dall’”organo accertatore”, espressione questa che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell’organo e sia abilitato, in siffatta qualità, a compiere gli accertamenti di competenza dell’organo stesso, senza alcuna distinzione fra componenti dell’organo che abbiano assistito all’infrazione e componenti che non vi abbiano assistito (Cass. n. 6475/2000, in Arch. giur. circ. sin. strad. 2000, 753, con nota dissenziente di Giulio De Cesaris, “A proposito di contestazione immediata e/o differita e di verbalizzazione delle violazioni al vigente codice stradale”; sulla stessa linea, Cass. 12105/2001, Cass. n. 10015/2001 e, recentissima, Cass. n. 114/2003.
Viene quindi sancito, in questo modo, un principio di impersonalità dell’ufficio, il quale, peraltro, in caso di accertamenti svolti con dispositivi tecnici di controllo del traffico, sovente informatizzati al punto di fornire seduta stante il modulo memorizzato completo dei dati rilevati, relativi al veicolo con cui si è consumata l’infrazione, trova espresso supporto normativo nella previsione di cui all’art. 385 c. 3, seconda parte, del regolamento di esecuzione del codice della strada, il quale espressamente stabilisce che “i verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando”.


di Michele Leoni

da "Il Centauro" n.86
Lunedì, 17 Maggio 2004
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