L’art.
201 del codice della strada prescrive che debba essere notificato
il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione
e (quando occorre) l’indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata. Sul punto la giurisprudenza,
anche quella più recente, non è apparsa univoca,
in relazione a diversi spunti problematici. La Suprema Corte,
infatti, a volte, privilegiando il dato lessicale degli “estremi
della violazione”, ha ritenuto che la notificazione costituisca
“una semplice operazione amministrativa (un’attività,
cioè, meramente materiale, finalizzata al compimento di
provvedimenti, e del tutto scevra dalla esigenza di osservare
requisiti formali predeterminati), e non un’autonoma attività
di vera e propria contestazione, da consacrare in un documento
sottoscritto dal pubblico ufficiale”, in quanto, appunto,
al trasgressore, a norma dell’art. 201 del codice della strada,
“vanno notificati gli estremi della violazione rilevata e
non il verbale vero e proprio completo della essenziale sottoscrizione
dell’organo che ne sia autore… Ne consegue che la presenza,
in calce al documento contenente gli estremi della contravvenzione,
di una semplice stampigliatura che ne indichi l’autore, in luogo
della sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale, non impedisce
alla notificazione stessa di produrre i relativi effetti”
(così Cass. n. 11949/1999, in Foro it. 1999, 11, I, 3158,
con nota di Aldo Travi, ove vengono ripercorse le precedenti pronunce
di legittimità, pure non univoche, in Giust. civ. 1999,
3236, con nota di Giovanni Giacalone, “Sulla legittimità
della collaborazione prestata dagli ‘ausiliari del traffico’
ai vigili urbani per la rilevazione di violazioni del codice della
strada”), in Cass. pen. 2000, 1362, con nota di Antonio Cantarella).
Egualmente, al trasgressore non andrebbe notificato il processo
verbale dell’infrazione o una copia dello stesso, ma “una
sintesi contenente i soli estremi necessari ad individuare l’imputazione
e del processo verbale di riferimento” (Cass. 4095/2001).
Più di recente, però, la stessa Cassazione (in tema
di eccesso di velocità) ha affermato invece che l’organo
accertatore deve compilare non due distinti verbali, uno di accertamento
e uno di contestazione dell’illecito, ma, ai sensi dell’art.
385 reg. esec. codice della strada, ma un unico verbale, ove inserisce
gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire,
che trasmette al comando da cui dipende, il quale procede alla
notifica al trasgressore di uno degli originali dello stesso atto
(se redatto in più originali), oppure di una copia autentica
(in particolare, i dati possono essere desunti dalla fotografia
scattata dall’apparecchiatura regolarmente omologata, alla
quale può dirsi demandato non l’integrale accertamento
dell’illecito, bensì il solo rilevamento dei dati
da porre a fondamento della contestazione) (Cass. 6634/2002).
Più compiutamente, proseguendo in questa linea interpretativa,
la Corte ha poi chiarito che l’accertamento va distinto,
sul piano logico e giuridico, in “tre momenti, costituiti
dalla contestazione, dalla verbalizzazione e dalla consegna di
copia del verbale al trasgressore” (Cass. n. 16420/2002,
per cui ne deriva, secondo la Corte, che la semplice contestazione
orale immediata, non seguita dalla contestuale redazione e consegna
del verbale, non ha alcuna influenza, qualora nel verbale siano
stati indicati i motivi della mancata consegna: si tratta di una
fattispecie in cui il trasgressore, dopo la contestazione orale
immediata, si era allontanato dall’ufficio della polizia
urbana.
Come si può notare, quindi, la Corte di Cassazione ha evoluto
la sua interpretazione nel senso di negare la possibilità
di formare due verbali, indicando come modalità legittima
quella di notificare una copia (o un secondo originale) del verbale
redatto a seguito dell’accertamento.
Se ne può dedurre, quindi, che, forse, non sono gli estremi
della violazione a dover essere comunicati al trasgressore, ma
gli estremi dell’accertamento (che sono quelli contenuti
nel relativo, unico, verbale). Ed infatti, questa è la
sola interpretazione possibile del dettato normativo “estremi
del verbale”. Tali estremi, in particolare, sono tutti i
riferimenti ai dati rilevati e sviluppati (quali, ad esempio,
la fotografia o la ripresa video in caso di accertamenti tramite
autovelox o telelaser), i quali non vengono trasfusi nel verbale,
ma della cui esistenza, nel verbale stesso, di dà atto
(per quanto concerne la rilevazioni di immagini, inoltre, per
concorrenti e/o prevalenti esigenze di riservatezza, essi non
possono essere portati alla immediata conoscenza de visu in luoghi
diversi dall’ufficio in cui sono custoditi per le esigenze
dell’ufficio stesso).
La comunicazione della loro esistenza agli atti, quindi, costituisce
il giusto richiamo agli “estremi” dell’accertamento.
Pacifico, peraltro, è il fatto che il verbale possa essere
compilato da un agente diverso da quelli che avevano precedentemente
proceduto al rilevamento dell’infrazione, in quanto l’art.
385 reg. esec. codice della strada , prevede che il verbale sia
compilato dall’”organo accertatore”, espressione
questa che rende legittimo il compimento di tale attività
da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell’organo
e sia abilitato, in siffatta qualità, a compiere gli accertamenti
di competenza dell’organo stesso, senza alcuna distinzione
fra componenti dell’organo che abbiano assistito all’infrazione
e componenti che non vi abbiano assistito (Cass. n. 6475/2000,
in Arch. giur. circ. sin. strad. 2000, 753, con nota dissenziente
di Giulio De Cesaris, “A proposito di contestazione immediata
e/o differita e di verbalizzazione delle violazioni al vigente
codice stradale”; sulla stessa linea, Cass. 12105/2001, Cass.
n. 10015/2001 e, recentissima, Cass. n. 114/2003.
Viene quindi sancito, in questo modo, un principio di impersonalità
dell’ufficio, il quale, peraltro, in caso di accertamenti
svolti con dispositivi tecnici di controllo del traffico, sovente
informatizzati al punto di fornire seduta stante il modulo memorizzato
completo dei dati rilevati, relativi al veicolo con cui si è
consumata l’infrazione, trova espresso supporto normativo
nella previsione di cui all’art. 385 c. 3, seconda parte,
del regolamento di esecuzione del codice della strada, il quale
espressamente stabilisce che “i verbali redatti con sistemi
meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo
prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando”.
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