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Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Circolare n. 13647 del 2 maggio 2011 - Modifiche ed integrazioni alla circolare prot. n. 10099/RU del 28.3.2011 concernente il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore – istruzioni operative

(Circolare Prot. n. 13647 del 2 maggio 2011)

La disciplina relativa alle modalità di conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (di seguito definito CIGC) è stata sostanzialmente innovata da recenti interventi normativi (cfr. art. 17 L. 120/2010 e art. 2-co. 1-quater L. 10/2011).
Di seguito si riportano gli elementi di novità intervenuti:
1) previsione, nell’ambito dei corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni (di seguito prova teorica) di un’ora di lezione su “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”;
2) rilascio di un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore;
3) previsione, a seguito del superamento della prova teorica, di una prova pratica di guida ai fini del conseguimento del CIGC.
Al fine di predisporre la disciplina applicativa nelle materie su indicate, sono stati predisposti due decreti, in fase di pubblicazione:
a) Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1 marzo 2011, recante “Disciplina del rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle modalità dell’esercitazione”;
b) Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 23 marzo 2011, recante “Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalità di espletamento della prova teorica e pratica utili al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore”.
Tali decreti entrano in vigore il 1 aprile 2011 e le relative disposizioni sono applicabili alle istanze di conseguimento del CIGC presentate a decorrere dalla medesima data.
Si rende pertanto opportuno individuare una casistica di differenti situazioni, con riferimento alla predetta data del 1 aprile p.v..
1. CASISTICA DELLA DISCIPLINA DA APPLICARSI CON RIFERIMENTOALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI CONSEGUIMENTO DEL CIGC.
1.1 Soggetti che hanno compiuto la maggiore età entro la data del 30 settembre 2005
Con riferimento a tali soggetti nulla è innovato rispetto alla precedente previsione di conseguimento del CIGC a seguito di mera esibizione di un attestato di frequenza di un corso di formazione presso un’autoscuola: poiché tali soggetti non sono tenuti al superamento della prova teorica, non sono conseguentemente tenuti a sostenere la prova pratica di guida. Per tali soggetti, dunque, non rileva in nessun caso la data di presentazione dell’istanza.
1.2 Soggetti che hanno frequentato un corso entro la data del 31 marzo 2011 ed hanno presentato l’istanza di conseguimento del CIGC entro la medesima data
Con riferimento a tali soggetti nulla è innovato rispetto alla disciplina previgente: pertanto gli stessi conseguiranno il CIGC esclusivamente a seguito di esame teorico da sostenersi entro un anno dalla fine del corso di formazione. Gli stessi non sono tenuti né a conseguire l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore né a sostenere la prova pratica di guida.
Tuttavia, nel caso di non superamento della prova teorica, la istanza di conseguimento del CIGC reiterata – dopo la data del 1 aprile 2011 – rientra nella disciplina delle nuove disposizioni di cui ai citati DM del 2011 (cfr. punto 2.4).
1.3 Soggetti che hanno frequentato un corso entro il 31 marzo 2011 e presentano l’istanza di conseguimento del CIGC dal 1 aprile 2011 (cfr. art. 6 DM 23.3.2011)
Con riferimento a tali soggetti sono da applicarsi le disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali del 2011. Tuttavia al fine di non vanificare la formazione già conseguita, gli stessi sono tenuti – al fine della presentazione dell’istanza di conseguimento del CIGC – a frequentare presso una scuola ovvero un’autoscuola, l’ora di cui al punto 1) in premessa. La certificazione dell’avvenuta frequenza di tale ora integrativa, rilasciata dal soggetto erogatore del corso, è acquisita da codesti UMC all’atto di presentazione dell’istanza di conseguimento del CIGC. Si sottolinea che il termine di un anno dalla fine del corso, utile per il superamento della prova teorica del CIGC, non si riapre con riferimento alla data di frequenza dell’ora di lezione integrativa della formazione, ma resta confermato con riferimento alla data di termine del corso a suo tempo frequentato.
1.4 Soggetti che frequentano un corso e presentano l’istanza di conseguimento del CIGC dal 1 aprile 2011
Con riferimento a tali soggetti sono integralmente applicabili le disposizioni di cui ai citati DM del 2011.
2. PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI CONSEGUIMENTO DEL CIGC.
Con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di conseguimento del CIGC, in relazione alla quale sono da individuarsi le casistiche di cui al paragrafo 1, la stessa è da riferirsi al giorno in cui il modello TT2112 è acquisito dagli sportelli di codesti UMC (cfr. art. 7 DM 23.3.2011).
Nel caso particolare di utilizzo della cd. procedura di prenota CIGC - con le quali i dati anagrafici dei soggetti che hanno frequentato un corso di preparazione alla prova teorica sono acquisiti al CED nel giorno successivo a quello della loro trasmissione – ai fini della determinazione della data di presentazione dell’ istanza farà fede la predetta data di acquisizione.
Pertanto, con riferimento ai dati trasmessi con tale procedura in data 31 marzo 2011, le relative domande di conseguimento del CIGC saranno acquisite in data 1 aprile 2011 e, pertanto, assoggettate alla procedura sub paragrafo 1, punto 1.3.
2.1 Formalità di presentazione dell’istanza di conseguimento del CIGC
A far data dal 1 aprile 2011 l’istanza di conseguimento del CIGC è redatta sul modello TT2112, opportunamente modificato come segue:
• dopo la parola “CHIEDE”, al primo riquadro le parole “della patente di guida di categoria” sono barrate e sostituite dalle seguenti: “del CIGC”;
• la ricevuta della domanda (foglio n. 3) che riporta parzialmente il testo dell’articolo 122 CDS è barrata;
• per i soli candidati di cui al paragrafo 1, punti 1.3 e 1.4: nello spazio riservato alle NOTE il candidato indica e sottoscrive, unitamente al tutore se il candidato è minorenne, il tipo di veicolo con il quale intende sostenere la prova pratica di guida (ciclomotore a due ruote ovvero ciclomotore a tre ruote o quadriciclo leggero) (cfr. art. 4, co.1, DM 23.3.2011). Tale dato sarà acquisito nella procedura informatizzata, all’atto di prenotazione della prova pratica di guida, secondo le indicazioni fornite dal manuale operativo che il CED provvederà a predisporre, e di cui sarà data tempestiva informazione a codesti UMC con apposito file avvisi. L’istanza di conseguimento del CIGC, è firmata dal candidato nonché, nel caso in cui questi sia minorenne, anche dal tutore dello stesso (cfr. art. 1, co. 2, DM 1.3.2011).
2.2 Documentazione da allegare all’istanza in tutte le ipotesi della casistica di cui al par. 1
L’istanza di conseguimento del CIGC è sempre corredata dei seguenti documenti:
a) certificazione medica rilasciata da uno dei medici di cui all’articolo 119 CDS, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti dall’articolo 116, comma 1-quater, dello stesso codice, in originale più copia conforme;
b) un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda);
c) un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativo al documento da rilasciarsi - CIGC).;
d) un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
L’ attestazione di versamento di cui alla lettera c) può essere restituita al candidato previa revitalizzazione della stessa, qualora lo stesso non consegua il CIGC.
2.3 Documentazione integrativa da allegare all’istanza
Oltre alla documentazione di cui al precedente punto 2.2, le istanze di conseguimento del CIGC dovranno inoltre essere integrate come di seguito specificato per le singole casistiche:
• per i soggetti di cui al paragrafo 1, punto 1.3:
e) un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell’anagrafe nazionale dei conducenti);
f) certificazione attestante l’avvenuta frequenza dell’ora di lezione integrativa relativa ad “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”, rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art.6 DM 23.3.2011), in originale più copia conforme;
• per i soggetti di cui al paragrafo 1, punto 1.4:
g) un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell’anagrafe nazionale dei conducenti);
h) l’attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica, rilasciato dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 2, co. 4, e relativo allegato, DM 23.3.2011), in originale più copia conforme.
I versamenti sul conto corrente 9001, di cui alla lettera d) ed, a seconda dei casi, e) o g), possono essere anche cumulativi.
2.4 Disciplina della possibile reiterazione dell’istanza di conseguimento del CICG
Nel caso che il candidato non abbia superato la prova teorica, lo stesso può ripeterla più volte, senza dover osservare intervallo alcuno tra una prova e l’altra, purché la stessa sia superata entro il limite di un anno dal termine del relativo corso di preparazione.
Nel caso in cui il candidato non abbia superato entrambe le prove di guida consentite (cfr. par.4), deve sostenere nuovamente la prova teorica: a tal fine può avvalersi del corso di preparazione già frequentato, purché la prova teorica sia superata entro il limite di un anno dal termine del predetto corso.
2.4.1 Reiterazione dell’istanza nel caso di non superamento della prova teorica
Nel caso di non superamento della prova teorica è necessario ripresentare ogni volta l’istanza (secondo le formalità di cui al punto 2.1), corredata in ogni caso della documentazione indicata al punto 2.2 nonché della seguente documentazione, come di seguito specificato per le singole casistiche:
• per i soggetti di cui al punto 1.2
Tali soggetti, qualora - non avendo superato l’esame di teoria - ripresentino l’istanza di conseguimento del CIGC (necessariamente dopo il 1 aprile 2011), dovranno integrarne la documentazione a corredo come di seguito:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell’anagrafe nazionale dei conducenti);
- certificazione attestante l’avvenuta frequenza dell’ora di lezione integrativa relativa ad “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”, rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art.6 DM 23.3.2011), in originale più copia conforme.
Gli stessi dovranno inoltre sostenere la prova pratica di guida.
• per i soggetti di cui al punto 1.3
Tali soggetti dovranno integrare la documentazione a corredo della reiterata domanda di conseguimento del CIGC come segue:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell’anagrafe nazionale dei conducenti);
- certificazione attestante l’avvenuta frequenza dell’ora di lezione integrativa relativa ad “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”, rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art.6 DM 23.3.2011), in originale più copia conforme.
• per i soggetti di cui al punto 1.4
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell’anagrafe nazionale dei conducenti);
- l’attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica, rilasciato dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 2, co. 4, e relativo allegato, DM 23.3.2011), in originale più copia conforme.
2.4.2 Reiterazione dell’istanza nel caso di non superamento della prova pratica di guida
Nel caso di non superamento di entrambe le prove pratiche di guida, è necessario ripresentare l’istanza di conseguimento del CIGC (secondo le formalità di cui al punto 2.1), corredata della documentazione indicata al punto 2.2 integrata da:
- un’attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (annotazioni ed aggiornamenti nell’anagrafe nazionale dei conducenti);
- certificazione attestante l’avvenuta frequenza dell’ora di lezione integrativa relativa ad “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”, rilasciata dal soggetto erogatore del corso (cfr. art.6 DM 23.3.2011), ovvero dell’attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica, rilasciato dal soggetto erogatore del corso (cfr. art. 2, co. 4, e relativo allegato, DM 23.3.2011), in originale più copia conforme.
2.4.3 Restituzione della documentazione
Al fine della reiterazione dell’istanza, al momento dell’esito negativo della prova teorica ovvero della seconda prova pratica di guida, gli originali del certificato medico, dell’attestato di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica ovvero della certificazione attestante l’avvenuta frequenza dell’ora di lezione integrativa relativa ad “elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza”, sono restituiti al candidato. L’UMC trattiene agli atti le copie conformi.
3. PROVA TEORICA (DM 23.3.2011)
Con riferimento alla prova teorica, segnalando che nulla è innovato rispetto alla disciplina previgente, di seguito se ne espongono le modalità:
- la prova si svolge tramite il questionari già in uso, consta quindi di dieci domande per ognuna delle quali sono previste tre risposte che possono essere tutte e tre vere, ovvero due vere e una falsa, o una vera e due false, oppure infine tutte e tre false;
- il candidato dovrà barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera “V” o “F” a seconda che considerino quella proposizione rispettivamente vera o falsa;
- la prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di quattro (cfr. art. 3, DM 23.3.2011).
Nulla è innovato anche con riferimento agli esaminatori.
Si fa presente che nell’ambito della medesima seduta di prova teorica potrebbero essere compresenti candidati che, superata la stessa, conseguono il CIGC (soggetti di cui al punto 1.2) e candidati che, superata la prova in parola, conseguono l’autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore (cfr. par. 4) e che conseguiranno il CIGC solo a seguito del superamento della prova pratica di guida (soggetti di cui ai punti 1.3 e 1.4).
3.1 Esito della prova teorica – rilascio dei documenti
In considerazione dell’eventuale compresenza di candidati su esplicitata, la procedura predisposta dal CED provvede a stampare, in maniera automatica, CIGC o autorizzazione per esercitarsi alla guida a seconda del caso che ricorre per lo specifico candidato.
Tali documenti sono consegnati dall’UMC all’esaminatore prima della seduta di esame: l’esaminatore provvede a consegnarli ai candidati che hanno superato la prova teorica ovvero ad annullarli ed a riconsegnarli all’UMC in caso di esito negativo.
• Qualora la prova teorica sia stata superata da soggetti tenuti a sostenere solo tale prova ai fini del conseguimento del CIGC, l’esaminatore - contestualmente alla consegna di tale documento - provvede a ritirare il MOD. TT2112, corredato di tutta la documentazione in originale.
• Qualora la prova teorica sia stata superata da soggetti tenuti a sostenere anche la prova pratica di guida ai fini del conseguimento del CIGC, l’esaminatore - contestualmente alla consegna dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore – restituisce il MOD. TT2112 al candidato, corredato dell’intera documentazione a corredo.
• In ogni caso in cui la prova teorica non sia stata superata, l’esaminatore trattiene il MOD. TT2112 corredato delle copie conformi dell’intera documentazione, restituendone i relativi originali al candidato (cfr. 2.4.3).
4. RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARSI ALLA GUIDA DI UN CICLOMOTORE (DM 1.3.2011)
L’autorizzazione consente al candidato di esercitarsi alla guida di un ciclomotore al fine di conseguire una formazione adeguata a sostenere la prova pratica di guida. Questa non può comunque essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio della stessa.
Ha validità di sei mesi, nei quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida al massimo per due volte ed a distanza non inferiore di un mese l’una dall’altra.
L’autorizzazione è ritirata dall’esaminatore all’esito negativo della seconda prova pratica di guida.
5. PROVA PRATICA DI GUIDA (DM 23.3.2011)
All’atto di prenotazione della prova pratica di guida, il candidato presenta dichiarazione di formazione adeguata a sostenere la prova pratica stessa, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e conforme all’allegato 1 della presente circolare.
La dichiarazione è firmata dal candidato ovvero, se questi è minorenne, dal tutore (cfr. art. 3, co. 1, DM 1.3.2011).
Le procedure informatizzate per la prenotazione della prova in parola saranno fornite a codesti UMC con successivo file avvisi.
Al riguardo si sottolinea che il candidato non può essere ammesso a sostenere la prova pratica di guida su un veicolo diverso da quello indicato sull’istanza di conseguimento del CIGC (cfr. par. 2.1) ed in relazione al quale è stato dichiarato di aver acquisito idonea formazione.
La prova pratica di guida è espletata, allo stato, esclusivamente da funzionari in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni, abilitato ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al D.P.R. n. 445 del 1992, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada” (cfr. art. 4, co. 5, DM 23.3.2011). Il DM 23.3.2011 prevede, comunque, appositi corsi di formazione per diverse categorie di dipendenti.
L’esaminatore, prima dell’inizio dell’esame, è tenuto a verificare – oltre ai documenti relativi ai veicoli impiegati per lo svolgimento dell’esame – che il candidato abbia con sé l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore nonché un documento personale di riconoscimento. Nelle ipotesi in cui la prova pratica sia svolta su un ciclomotore a tre ruote ovvero su un quadriciclo leggero, l’esaminatore dovrà altresì verificare che la persona che funge da istruttore abbia con sé la patente di guida prescritta (almeno di categoria B posseduta da non meno di dieci anni da persona di età non superiore a 65 anni) (cfr. 3, co. 3, DM 1.3.2011) e che sul veicolo sia apposto un contrassegno recante la lettera P, conforme a quanto previsto dall’articolo 122, co. 4, CDS.
5.1 Modalità di svolgimento della prova pratica di guida
A prescindere dal tipo di veicolo utilizzato per l’esame, la prova pratica di guida si svolge in due fasi, l’una propedeutica all’altra.
La prima fase si svolge in aree – chiuse al traffico se trattasi di ciclomotori a tre ruote ovvero quadricicli leggeri - appositamente attrezzate in conformità agli allegati 4 (per ciclomotori a due ruote) e 5 (per ciclomotori a tre ruote ovvero quadricicli leggeri) del DM 23.3.2011.
In tale fase il candidato, a prescindere dal tipo di veicolo utilizzato, è da solo alla guida.
La seconda fase consta in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico: in tale fasi, il candidato alla guida di un ciclomotore a tre ruote ovvero un quadriciclo leggero, ha affianco la persona che funge da istruttore.
Per i contenuti specifici delle prove si rimanda ai citati allegati 4 e 5 del DM 23.3.2011.
A seguito del superamento della prova pratica di guida è rilasciato al candidato il CIGC.



Decreto ministeriale 1 marzo 2011 n.81 - Disciplina del rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle modalità dell’esercitazione

Decreto ministeriale 23 marzo 2011 n.106 - Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalità di espletamento della prova teorica e pratica utili al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore


da mit.gov.it

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Mercoledì, 04 Maggio 2011
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