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Articoli 19/05/2004

Veicoli fuori uso e tutela dell’ambiente

Veicoli fuori uso e tutela dell’ambiente

di Franco Medri

Il Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 è stato emanato in attuazione alla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso ed in particolare ha lo scopo di ridurre al minimo l’impatto dei veicoli dichiarati fuori uso sull’ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della sua qualità. Inoltre tenta di evitare le distorsioni dovute alla concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l’accesso delle piccole e delle medie imprese il cui interesse è diretto ai veicoli fuori uso per quanto riguarda il mercato:
• della raccolta,
• della demolizione,
• del trattamento,
• del riciclaggio.
Infatti, il predetto decreto, determina i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli.
Classificazione dei veicoli “fuori uso”
I veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 della direttiva 70/156/CEE ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE con esclusione dei tricicli a motore sono classificati “fuori uso” quando:
1. sono consegnati ad un centro di raccolta:
• direttamente dal detentore ;
• tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso;
• tramite il concessionario o il gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione;
NOTA: E’ comunque considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario.
2. è previsto dalla vigente normativa in materia di veicoli a motore, in tutti i casi rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
3. si procede a seguito di specifico provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria;
4. il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.
Prescrizioni inerenti la raccolta
a) Quando un veicolo è destinato alla demolizione viene consegnato dal detentore ad un centro di raccolta autorizzato ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro ad un concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, questo si obbliga a provvedere alla successiva consegna ad un apposito centro di raccolta.
b) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002 e dal 1° gennaio 2007 per i veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2002, la consegna del veicolo fuori uso al centro di raccolta avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta, ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all’automercato.
c) Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato rilascia al detentore apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo.
Detta dichiarazione deve contenere:
• i dati identificativi del veicolo
• i dati relativi allo stato del veicolo
• i dati anagrafici del detentore
• la firma del detentore
• l’impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal P.R.A. (se assunto); in tale caso il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato effettua detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna:
1. delle targhe,
2. del certificato di proprietà
3. della carta di circolazione
NOTA: Entro 60 giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, il gestore o il concessionario interessato acquisisce dallo stesso centro il certificato di rottamazione consegnandolo al detentore e conservandone copia ai fini di una verifica di controllo.
Il certificato di rottamazione
Quando avviene la consegna del veicolo al centro di raccolta per la destinazione alla demolizione, il titolare del predetto centro rilascia al detentore del veicolo, ovvero al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, un apposito certificato di rottamazione che è completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall’impegno a provvedere direttamente alla cancellazione dal P.R.A., se non ancora effettuata, inoltre specifica il trattamento del veicolo.
Il certificato di rottamazione deve indicare ed includere i seguenti requisiti:
• il nome, l’indirizzo, la firma ed il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell’impresa che rilascia il certificato;
• il nome e l’indirizzo dell’autorità competente che rilascia l’autorizzazione allo stabilimento o all’impresa che rilascia il certificato di rottamazione;
• il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell’impresa che rilascia il certificato, nel caso in cui il certificato è rilasciato da un produttore, da un distributore o da un operatore addetto alla raccolta per conto di un centro di raccolta;
• la data e l’ora di rilascio del certificato di rottamazione e la data e l’ora di presa in carico del veicolo da parte del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato;
• la dichiarazione del centro di raccolta attestante l’avvenuta cancellazione del veicolo dal P.R.A.;
• la classe, la marca ed il modello del veicolo;
• il numero di identificazione del veicolo, vale a dire il numero del telaio e della targa, ove prevista;
• il nome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, la nazionalità, gli estremi del documento di identificazione e la firma del detentore che consegna il veicolo e, nel caso in cui il veicolo è consegnato da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l’indirizzo e la nazionalità dello stesso proprietario.
NOTA: Il presente decreto determina che la cancellazione dal P.R.A. del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta, ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tal fine, entro 3 (tre) giorni dalla consegna del veicolo, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe per la cancellazione del veicolo, mentre gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna di quanto detto (documenti e targhe relativi al veicolo fuori uso) sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell’automercato sull’apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli.
Precisazioni
• Il rilascio della dichiarazione di presa in carico del veicolo destinato alla demolizione da parte del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato o del predetto certificato di rottamazione, libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità civili, penali e amministrative connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo.
• Il rilascio del certificato di rottamazione libera, altresì, a partire dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato dalle responsabilità assunte dal rilascio al detentore dell’apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo.
• I certificati di rottamazione emessi e rilasciati in altri stati membri della Comunità Europea rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione CE sono riconosciuti ed accettati sul territorio italiano.
• I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi delle norme civilistiche di cui agli articoli 923, 927 e 929 sono conferiti ai centri di raccolta in attuazione alle vigenti disposizioni normative (D. Lgs. 05 febbraio 1997 n. 22).
TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO
Il trattamento dei veicoli fuori uso riguarda le attività di:
• messa in sicurezza
• demolizione
• pressatura,
• tranciatura,
• frantumazione,
• recupero o smaltimento dei rifiuti frantumati,
• recupero o smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti.
Le predette operazioni riguardanti il trattamento devono essere eseguiti nel rispetto di una serie di obblighi preventivamente messi in opera prima di procedere a quanto descritto, ovvero:
1) effettuare al più presto le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso che sono effettuate secondo le seguenti modalità e prescrizioni:
a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batteriste stesse;
b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti;
c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
d) prelievo del carburante e avvio al riuso;
e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento;
f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell’olio, previa scolatura; l’olio deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore;
g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB; h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.
2) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull’ambiente,
3) rimuovere preventivamente, nell’esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili,
4) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dai veicoli fuori uso,
5) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

* Ispettore Capo Polizia Stradale
VIOLAZIONI
NORME
OBLAZIONE REATO
COMPETENZA
Notizia di reato
Chi esegue operazioni di trattamento di veicoli fuori uso di cui:
non effettua le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo, non rimuove durante la demolizione i componenti ed i materiali etichettati o resi identificabili, non rimuove e separa i componenti pericolosi tanto da contaminare i successivi rifiuti frantumati ed esegue operazioni di smontaggio e deposito in modo da compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
Art. 6 comma 2° e Art. 13 comma 1°
D. Lgs. 209/03
arresto da 2 a 6 mesi e ammenda da euro 3.000 a euro 30.000
Procura della Repubblica presso il Tribunale
Detentore che non consegna il veicolo destinato alla demolizione.
Art. 5 comma 1°
Art. 13 comma 2° D. Lgs. 209/03
Sanzionepecuniaria
da euro 1.000
a euro 5.000
Provincia
(competente per territorio)
Omesso rilascio al detentore del veicolo destinato alla demolizione di apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo o di consegna del certificato di rottamazione.
(l’obbligo spetta al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’ automercato )
Art. 5 comma 6°
Art. 13 comma 3°
D. Lgs. 209/03
Sanzione pecuniaria
da euro 300
a euro 3.000
Provincia
(competente per territorio)
Inesattezza o non conformità della dichiarazione di presa in carico del veicolo o del certificato di rottamazione.
Art. 5 comma 6°
Art. 13 comma 3°
D. Lgs. 209/03
Sanzione pecuniaria
da euro 150
a euro 1.500
Provincia
(competente per territorio)
Chi produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente.
Art. 9 comma 1°
Art. 13 comma 5°
D. Lgs. 209/03
Sanzione pecuniaria
da euro 20.000
a euro 100.000

Il produttore di veicoli che entro sei mesi dalla immissione sul mercato dello stesso veicolo, non mette a disposizione dei centri di raccolta le pertinenti informazioni per la demolizione sotto forma di manuale o su supporto informatico.
Il produttore di veicoli omette di utilizzare le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.
Art.10 comma 1° e 3°
Art.13 comma 6°
D. Lgs. 209/03
Sanzione pecuniaria
da euro 5.000
a euro 25.000
Provincia
(competente per territorio)
Omessa comunicazione da parte dell’APAT della relazione annuale al Ministero dell’ambiente e del territorio elencante i dati relativi ai nuovi veicoli immatricolati, i dati pervenuti dai centri di raccolta relativi ai veicoli fuori uso ad essi consegnati e i dati relativi alle cancellazioni che pervengono dal PRA
Art. 11 comma 4°
Art. 13 comma 7°
D. Lgs. 209/03
Sanzione pecuniaria
da euro 3.000
a euro 18.000
Provincia
(competente per territorio)
NOTA: Per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55 bis del decreto legislativo 05 febbraio 1997 nr. 22.

di Franco Medri

da "Il Centauro" n.86
Mercoledì, 19 Maggio 2004
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