Il Decreto
Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 è stato emanato in attuazione
alla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso ed in particolare
ha lo scopo di ridurre al minimo l’impatto dei veicoli dichiarati
fuori uso sull’ambiente, al fine di contribuire alla protezione,
alla conservazione ed al miglioramento della sua qualità. Inoltre
tenta di evitare le distorsioni dovute alla concorrenza, soprattutto
per quanto riguarda l’accesso delle piccole e delle medie imprese
il cui interesse è diretto ai veicoli fuori uso per quanto riguarda
il mercato:
• della raccolta,
• della demolizione,
• del trattamento,
• del riciclaggio.
Infatti, il predetto decreto, determina i presupposti e le condizioni
che consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento
efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di
raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli.
Classificazione dei veicoli “fuori uso”
I veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 della direttiva
70/156/CEE ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva
2002/24/CE con esclusione dei tricicli a motore sono classificati “fuori
uso” quando:
1. sono consegnati ad un centro di raccolta:
• direttamente dal detentore ;
• tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso;
• tramite il concessionario o il gestore dell’automercato
o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato
alla demolizione;
NOTA: E’ comunque considerato rifiuto e sottoposto al relativo
regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo
che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione,
salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per
il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del
proprietario.
2. è previsto dalla vigente normativa in materia di veicoli a
motore, in tutti i casi rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
3. si procede a seguito di specifico provvedimento dell’autorità
amministrativa o giudiziaria;
4. il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in
evidente stato di abbandono.
Prescrizioni inerenti la raccolta
a) Quando un veicolo è destinato alla demolizione viene consegnato
dal detentore ad un centro di raccolta autorizzato ovvero, nel caso
in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne
un altro ad un concessionario o al gestore della succursale della casa
costruttrice o dell’automercato, questo si obbliga a provvedere
alla successiva consegna ad un apposito centro di raccolta.
b) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002 e
dal 1° gennaio 2007 per i veicoli immessi sul mercato anteriormente
al 1° luglio 2002, la consegna del veicolo fuori uso al centro di
raccolta avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del
valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi
documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro
Automobilistico e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo
al centro di raccolta, ovvero alla concessionaria o alla succursale
della casa costruttrice o all’automercato.
c) Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione,
il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice
o dell’automercato rilascia al detentore apposita dichiarazione
di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilità
civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del
veicolo.
Detta dichiarazione deve contenere:
• i dati identificativi del veicolo
• i dati relativi allo stato del veicolo
• i dati anagrafici del detentore
• la firma del detentore
• l’impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del
veicolo dal P.R.A. (se assunto); in tale caso il concessionario o il
gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato
effettua detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro
di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta
dell’avvenuta denuncia e consegna:
1. delle targhe,
2. del certificato di proprietà
3. della carta di circolazione
NOTA: Entro 60 giorni dalla data della consegna del veicolo al centro
di raccolta, il gestore o il concessionario interessato acquisisce dallo
stesso centro il certificato di rottamazione consegnandolo al detentore
e conservandone copia ai fini di una verifica di controllo.
Il certificato di rottamazione
Quando avviene la consegna del veicolo al centro di raccolta per la
destinazione alla demolizione, il titolare del predetto centro rilascia
al detentore del veicolo, ovvero al concessionario o al gestore della
succursale della casa costruttrice o dell’automercato, un apposito
certificato di rottamazione che è completato dalla descrizione
dello stato del veicolo consegnato, nonché dall’impegno
a provvedere direttamente alla cancellazione dal P.R.A., se non ancora
effettuata, inoltre specifica il trattamento del veicolo.
Il certificato di rottamazione deve indicare ed includere i seguenti
requisiti:
• il nome, l’indirizzo, la firma ed il numero di registrazione
o di identificazione dello stabilimento o dell’impresa che rilascia
il certificato;
• il nome e l’indirizzo dell’autorità competente
che rilascia l’autorizzazione allo stabilimento o all’impresa
che rilascia il certificato di rottamazione;
• il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione o di identificazione
dello stabilimento o dell’impresa che rilascia il certificato,
nel caso in cui il certificato è rilasciato da un produttore,
da un distributore o da un operatore addetto alla raccolta per conto
di un centro di raccolta;
• la data e l’ora di rilascio del certificato di rottamazione
e la data e l’ora di presa in carico del veicolo da parte del concessionario
o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato;
• la dichiarazione del centro di raccolta attestante l’avvenuta
cancellazione del veicolo dal P.R.A.;
• la classe, la marca ed il modello del veicolo;
• il numero di identificazione del veicolo, vale a dire il numero
del telaio e della targa, ove prevista;
• il nome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, la
nazionalità, gli estremi del documento di identificazione e la
firma del detentore che consegna il veicolo e, nel caso in cui il veicolo
è consegnato da un soggetto diverso dal proprietario, il nome,
il luogo, la data di nascita, l’indirizzo e la nazionalità
dello stesso proprietario.
NOTA: Il presente decreto determina che la cancellazione dal P.R.A.
del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del
centro di raccolta, ovvero del concessionario o del gestore della succursale
della casa costruttrice o dell’automercato, senza oneri di agenzia
a carico del detentore dello stesso veicolo. A tal fine, entro 3 (tre)
giorni dalla consegna del veicolo, detto concessionario o gestore o
titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di
circolazione e le targhe per la cancellazione del veicolo, mentre gli
estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna di quanto
detto (documenti e targhe relativi al veicolo fuori uso) sono annotati
dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore
della casa costruttrice o dell’automercato sull’apposito registro
di entrata e di uscita dei veicoli.
Precisazioni
• Il rilascio della dichiarazione di presa in carico del veicolo
destinato alla demolizione da parte del concessionario, del gestore
della succursale della casa costruttrice o dell’automercato o del
predetto certificato di rottamazione, libera il detentore del veicolo
fuori uso dalle responsabilità civili, penali e amministrative
connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo.
• Il rilascio del certificato di rottamazione libera, altresì,
a partire dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta,
il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice
o dell’automercato dalle responsabilità assunte dal rilascio
al detentore dell’apposita dichiarazione di presa in carico del
veicolo.
• I certificati di rottamazione emessi e rilasciati in altri stati
membri della Comunità Europea rispondenti ai requisiti minimi
fissati dalla Commissione CE sono riconosciuti ed accettati sul territorio
italiano.
• I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati
dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi delle norme
civilistiche di cui agli articoli 923, 927 e 929 sono conferiti ai centri
di raccolta in attuazione alle vigenti disposizioni normative (D. Lgs.
05 febbraio 1997 n. 22).
TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO
Il trattamento dei veicoli fuori uso riguarda le attività di:
• messa in sicurezza
• demolizione
• pressatura,
• tranciatura,
• frantumazione,
• recupero o smaltimento dei rifiuti frantumati,
• recupero o smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti.
Le predette operazioni riguardanti il trattamento devono essere eseguiti
nel rispetto di una serie di obblighi preventivamente messi in opera
prima di procedere a quanto descritto, ovvero:
1) effettuare al più presto le operazioni di messa in sicurezza
del veicolo fuori uso che sono effettuate secondo le seguenti modalità
e prescrizioni:
a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide
eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni
dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire
dalle batteriste stesse;
b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio
e combustione dei gas ivi contenuti;
c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere,
quali airbag;
d) prelievo del carburante e avvio al riuso;
e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori
di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio
del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido
dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento;
f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell’olio,
previa scolatura; l’olio deve essere stoccato con gli oli lubrificanti;
il filtro deve essere depositato in apposito contenitore;
g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB; h) rimozione,
per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti
mercurio.
2) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza prima di procedere
allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti
operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull’ambiente,
3) rimuovere preventivamente, nell’esercizio delle operazioni di
demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro
modo identificabili,
4) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo
da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dai veicoli
fuori uso,
5) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti
in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di
riciclaggio e di recupero.