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Articoli 20/05/2004

Velocipedando Ripassiamo le regole delle 2 ruote senza motore

Velocipedando
Ripassiamo le regole delle 2 ruote senza motore

di Roberto Rocchi

Strade e autostrade traboccano ogni giorno di automobili e autocarri di ogni genere, eppure, da qualche tempo, nel nostro Paese appare sempre più diffuso l’uso della bicicletta, grazie anche al mutamento delle stagioni che sempre più spesso regalano giornate contraddistinte da climi prettamente primaverili.
D’altro canto, purtroppo, ne sono una conferma le stesse statistiche che riguardano gli incidenti stradali: basti pensare che nel corso del 2002 sono stati oltre 10.000 i sinistri che hanno interessato i velocipedi e che hanno fatto registrare ben 316 morti e 10.333 feriti.
Non a caso proprio l’Asaps, qualche tempo fa, ha dato vita ad una iniziativa di sensibilizzazione rivolta all’utenza debole denominata “Muoversi in sicurezza”, con l’intento di fornire preziosi consigli a quanti prediligono il mezzo a due ruote. Per questo motivo, abbiamo ritenuto utile rammentare ai tanti appassionati della bicicletta le principali norme che ne regolano la circolazione stradale e che forse non sono a tutti noti o così diffusi come invece dovrebbe essere. Cominciamo allora col dire che la bicicletta, tecnicamente definita velocipede, è nominata per la prima volta sull’attuale codice della strada all’articolo 3, laddove si enunciano le definizioni stradali e di traffico.
All’interno del primo comma, infatti, si legge testualmente che “l’area pedonale è una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza ed ai velocipedi…”.
Tuttavia, soltanto all’articolo 50, compreso nel Titolo III° del codice stradale, viene esattamente definito il termine di velocipede. Si tratta di “veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando raggiunge i 25 chilometri orari o prima se il ciclista smette di pedalare.”
Nello stesso articolo si ricorda che le biciclette, per essere considerate tali, non possono superare 1,30 metri di larghezza, 3 metri di lunghezza e 2,20 metri di altezza.
Poco più di una decina di articoli dopo, il codice indica quelle che sono le caratteristiche costruttive e funzionali dei velocipedi e quali equipaggiamenti essi debbono possedere.
Innanzitutto le biciclette, anche se ciò può apparire ovvio, devono essere munite di pneumatici ma questa norma, tanto per scendere nel concreto, esclude dalla circolazione quei velocipedi con le ruote in legno che richiamano alla memoria i primi modelli del secolo scorso. Strano a dirsi, ma ancor oggi la circolazione di questi mezzi è alquanto frequente, anche se le ruote in legno sono state sostituite da materiali in lega speciale da non confondersi con quelle dei ciclisti professionisti che rimangono comunque rivestite di pneumatici normali. Per la frenatura sono previsti dispositivi indipendenti in grado di agire in maniera pronta ed efficace, così come le segnalazioni acustiche avvengono attraverso l’utilizzo di un campanello che, recita testualmente la norma regolamentare, si deve “percepire ad almeno 30 metri di distanza”. Diverso il discorso per quanto riguarda i dispositivi di segnalazione visiva: anteriormente sono previste luci bianche o gialle e posteriormente luci rosse e catadiottri; sui pedali debbono essere applicati altri catadiottri di colore giallo, da ripetersi anche sui lati del mezzo. Sulla bicicletta è inoltre consentito trasportare passeggeri purché si tratti di bambini, ma i sistemi di ritenuta sono contemplati nel regolamento d’esecuzione annesso al codice stradale.
Secondo l’articolo 225 dello stesso, infatti, sulla bicicletta è possibile trasportare bambini fino ad 8 anni di età. Il seggiolino deve essere rigido, con schienale, braccioli e sistema di ritenuta. I braccioli possono mancare qualora il seggiolino sia fissato nella parte posteriore del velocipede, ma questo è riservato soltanto a bambini di età pari o superiore ai 4 anni.

Il sistema di ritenuta, invece, è costituito da bretelle o cinture di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi idonea ad impedire il contatto con le ruote. Altra cosa importante è rappresentata dal fatto che sul seggiolino debbono essere impressi, in modo ben visibile, l’anno di produzione ed il nome del costruttore, oppure, di colui che lo ha importato se fabbricato in paesi che non fanno parte dell’Unione europea.
Torniamo per un attimo al precedente articolo 68 del codice della strada, per ricordare come chiunque si metta alla guida di un velocipede che non risponde ai requisiti fino ad ora descritti, rischia una sanzione amministrativa che può raggiungere i 137,55 euro. Per coloro, invece, che producono o mettono in commercio biciclette non conformi alla omologazione ministeriale, la pena pecuniaria va da 343,35 a 1.376,55 euro.
Un poco più impegnativo è il discorso che riguarda le norme di comportamento dei ciclisti: secondo l’articolo 143 del codice stradale tutti i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata, anche quando la strada è libera. In particolare i veicoli sprovvisti di motore (quale appunto i velocipedi) devono tenersi il più vicino possibile al margine destro. L’articolo successivo, inoltre, ribadisce questo concetto anche quando la circolazione è ammessa per file parallele, ciò significa che i ciclisti non possono mai impegnare la corsia di centro se non per effettuare una svolta a sinistra.
Naturalmente, ricorda l’articolo 175, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è vietata la circolazione dei velocipedi, ma anche dei ciclomotori e dei motocicli di cilindrata inferiore ai 150 cc.
Tuttavia, è l’articolo 182 dello stesso codice a disciplinare correttamente il modo di condurre la bicicletta. In particolare ribadisce come i ciclisti debbano procedere su di un’unica fila in tutti i casi in cui la circolazione lo richieda e comunque mai affiancati in numero superiore a due; fuori dai centri abitati, inoltre, l’affiancamento è sempre vietato, salvo che uno dei due ciclisti sia di età inferiore a 10 anni e proceda internamente alla strada.
Occorre avere poi libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio con almeno una mano, così come si dev’essere in grado di vedere liberamente davanti a sé ed ai due lati.
Ai ciclisti è anche vietato farsi trainare o a loro volta trainare altri veicoli (biciclette comprese) o condurre animali come invece avviene frequentemente all’interno dei centri abitati.
Analogamente, qualora ricorrano casi di pericolo o di intralcio per i pedoni, il velocipede dovrà essere sospinto a mano (un caso classico è rappresentato dalla circolazione delle biciclette in occasione di mercati, fiere o manifestazioni che richiamano un elevato numero di persone a piedi).
L’articolo 182 del codice della strada legittima anche i cosiddetti tandem o quadricicli: questi particolare tipi di velocipedi possono infatti trasportare (se omologati) anche altre persone fino ad un massimo di quattro compreso il conducente, ovvero, fino a due bambini di età inferiore o pari a dieci anni.
Obbligatorio è invece l’utilizzo di piste ciclabili se esistenti, salvo che non sussistano divieti per particolari categorie di velocipedi. La violazione delle norme appena descritte comporta la sanzione amministrativa da 19,95 a 81,90 euro, che sale da 33,60 a 137,55 euro se si tratta di tandem o veicoli similari.
L’articolo 182 trova poi applicazione anche nell’articolo 377 del regolamento di esecuzione, il quale chiarisce alcuni importanti e per certi versi sconosciuti aspetti della circolazione stradale che riguarda i velocipedi. Lo stesso enuncia infatti come i ciclisti debbano evitare improvvisi scarti o movimenti a zig-zag che possono essere di intralcio ai veicoli che seguono. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico intenso, occorre poi scendere dalla bicicletta e condurla a mano e segnalare con il braccio la manovra di svolta a sinistra, a destra e persino la fermata.
Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e durante il giorno se le condizioni atmosferiche lo richiedono, è fatto obbligo utilizzare i dispositivi di segnalazione visiva e, se non posseduti come avviene per le bici da corsa, scendere dal velocipede e condurlo a mano.
Infine, l’articolo in questione menziona anche i rapporti che si debbono tenere con gli altri ciclisti nelle zone a loro riservate, cioè nelle piste ciclabili: in questi casi valgono le norme di comportamento previste per i normali veicoli nel flusso ordinario della circolazione. Laddove le piste ciclabili s’interrompono immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce, i ciclisti sono invece tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.
Da ultimo, è opportuno spendere due parole anche per i sistemi di protezione per i ciclisti (indipendentemente dall’età), fino ad oggi riassumibili nei cosiddetti caschi. L’obbligo è previsto, almeno per ora, soltanto per chi disputa competizioni sportive e per le gare che riguardano categorie juniores.
Dal nostro punto di vista, invece, dovrebbe essere esteso anche a coloro che utilizzano normalmente la bicicletta per andare al lavoro o più semplicemente per svago. I numeri citati all’inizio ne illustrano chiaramente i motivi e ciò varrebbe anche a rendere più forte quel rinnovamento della mentalità che deve conquistare ogni utente della strada, sia esso pedone, ciclista o automobilista.

di Roberto Rocchi

da "Il Centauro" n.86
Giovedì, 20 Maggio 2004
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