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Strade
e autostrade traboccano ogni giorno di automobili e autocarri
di ogni genere, eppure, da qualche tempo, nel nostro Paese appare
sempre più diffuso l’uso della bicicletta, grazie
anche al mutamento delle stagioni che sempre più spesso
regalano giornate contraddistinte da climi prettamente primaverili.
D’altro canto, purtroppo, ne sono una conferma le stesse
statistiche che riguardano gli incidenti stradali: basti pensare
che nel corso del 2002 sono stati oltre 10.000 i sinistri che
hanno interessato i velocipedi e che hanno fatto registrare ben
316 morti e 10.333 feriti.
Non a caso proprio l’Asaps, qualche tempo fa, ha dato vita
ad una iniziativa di sensibilizzazione rivolta all’utenza
debole denominata “Muoversi in sicurezza”, con l’intento
di fornire preziosi consigli a quanti prediligono il mezzo a due
ruote. Per questo motivo, abbiamo ritenuto utile rammentare ai
tanti appassionati della bicicletta le principali norme che ne
regolano la circolazione stradale e che forse non sono a tutti
noti o così diffusi come invece dovrebbe essere. Cominciamo
allora col dire che la bicicletta, tecnicamente definita velocipede,
è nominata per la prima volta sull’attuale codice
della strada all’articolo 3, laddove si enunciano le definizioni
stradali e di traffico.
All’interno del primo comma, infatti, si legge testualmente
che “l’area pedonale è una zona interdetta alla
circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza
ed ai velocipedi…”.
Tuttavia, soltanto all’articolo 50, compreso nel Titolo III°
del codice stradale, viene esattamente definito il termine di
velocipede. Si tratta di “veicoli con due o più ruote
funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo
di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che
si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi
le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario
elettrico, la cui alimentazione è progressivamente ridotta
ed infine interrotta quando raggiunge i 25 chilometri orari o
prima se il ciclista smette di pedalare.”
Nello stesso articolo si ricorda che le biciclette, per essere
considerate tali, non possono superare 1,30 metri di larghezza,
3 metri di lunghezza e 2,20 metri di altezza.
Poco più di una decina di articoli dopo, il codice indica
quelle che sono le caratteristiche costruttive e funzionali dei
velocipedi e quali equipaggiamenti essi debbono possedere.
Innanzitutto le biciclette, anche se ciò può apparire
ovvio, devono essere munite di pneumatici ma questa norma, tanto
per scendere nel concreto, esclude dalla circolazione quei velocipedi
con le ruote in legno che richiamano alla memoria i primi modelli
del secolo scorso. Strano a dirsi, ma ancor oggi la circolazione
di questi mezzi è alquanto frequente, anche se le ruote
in legno sono state sostituite da materiali in lega speciale da
non confondersi con quelle dei ciclisti professionisti che rimangono
comunque rivestite di pneumatici normali. Per la frenatura sono
previsti dispositivi indipendenti in grado di agire in maniera
pronta ed efficace, così come le segnalazioni acustiche
avvengono attraverso l’utilizzo di un campanello che, recita
testualmente la norma regolamentare, si deve “percepire ad
almeno 30 metri di distanza”. Diverso il discorso per quanto
riguarda i dispositivi di segnalazione visiva: anteriormente sono
previste luci bianche o gialle e posteriormente luci rosse e catadiottri;
sui pedali debbono essere applicati altri catadiottri di colore
giallo, da ripetersi anche sui lati del mezzo. Sulla bicicletta
è inoltre consentito trasportare passeggeri purché
si tratti di bambini, ma i sistemi di ritenuta sono contemplati
nel regolamento d’esecuzione annesso al codice stradale.
Secondo l’articolo 225 dello stesso, infatti, sulla bicicletta
è possibile trasportare bambini fino ad 8 anni di età.
Il seggiolino deve essere rigido, con schienale, braccioli e sistema
di ritenuta. I braccioli possono mancare qualora il seggiolino
sia fissato nella parte posteriore del velocipede, ma questo è
riservato soltanto a bambini di età pari o superiore ai
4 anni.
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Il
sistema di ritenuta, invece, è costituito da bretelle o
cinture di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi
idonea ad impedire il contatto con le ruote. Altra cosa importante
è rappresentata dal fatto che sul seggiolino debbono essere
impressi, in modo ben visibile, l’anno di produzione ed il
nome del costruttore, oppure, di colui che lo ha importato se
fabbricato in paesi che non fanno parte dell’Unione europea.
Torniamo per un attimo al precedente articolo 68 del codice della
strada, per ricordare come chiunque si metta alla guida di un
velocipede che non risponde ai requisiti fino ad ora descritti,
rischia una sanzione amministrativa che può raggiungere
i 137,55 euro. Per coloro, invece, che producono o mettono in
commercio biciclette non conformi alla omologazione ministeriale,
la pena pecuniaria va da 343,35 a 1.376,55 euro.
Un poco più impegnativo è il discorso che riguarda
le norme di comportamento dei ciclisti: secondo l’articolo
143 del codice stradale tutti i veicoli devono circolare sulla
parte destra della carreggiata, anche quando la strada è
libera. In particolare i veicoli sprovvisti di motore (quale appunto
i velocipedi) devono tenersi il più vicino possibile al
margine destro. L’articolo successivo, inoltre, ribadisce
questo concetto anche quando la circolazione è ammessa
per file parallele, ciò significa che i ciclisti non possono
mai impegnare la corsia di centro se non per effettuare una svolta
a sinistra.
Naturalmente, ricorda l’articolo 175, sulle autostrade e
sulle strade extraurbane principali è vietata la circolazione
dei velocipedi, ma anche dei ciclomotori e dei motocicli di cilindrata
inferiore ai 150 cc.
Tuttavia, è l’articolo 182 dello stesso codice a disciplinare
correttamente il modo di condurre la bicicletta. In particolare
ribadisce come i ciclisti debbano procedere su di un’unica
fila in tutti i casi in cui la circolazione lo richieda e comunque
mai affiancati in numero superiore a due; fuori dai centri abitati,
inoltre, l’affiancamento è sempre vietato, salvo che
uno dei due ciclisti sia di età inferiore a 10 anni e proceda
internamente alla strada.
Occorre avere poi libero l’uso delle braccia e delle mani
e reggere il manubrio con almeno una mano, così come si
dev’essere in grado di vedere liberamente davanti a sé
ed ai due lati.
Ai ciclisti è anche vietato farsi trainare o a loro volta
trainare altri veicoli (biciclette comprese) o condurre animali
come invece avviene frequentemente all’interno dei centri
abitati.
Analogamente, qualora ricorrano casi di pericolo o di intralcio
per i pedoni, il velocipede dovrà essere sospinto a mano
(un caso classico è rappresentato dalla circolazione delle
biciclette in occasione di mercati, fiere o manifestazioni che
richiamano un elevato numero di persone a piedi).
L’articolo 182 del codice della strada legittima anche i
cosiddetti tandem o quadricicli: questi particolare tipi di velocipedi
possono infatti trasportare (se omologati) anche altre persone
fino ad un massimo di quattro compreso il conducente, ovvero,
fino a due bambini di età inferiore o pari a dieci anni.
Obbligatorio è invece l’utilizzo di piste ciclabili
se esistenti, salvo che non sussistano divieti per particolari
categorie di velocipedi. La violazione delle norme appena descritte
comporta la sanzione amministrativa da 19,95 a 81,90 euro, che
sale da 33,60 a 137,55 euro se si tratta di tandem o veicoli similari.
L’articolo 182 trova poi applicazione anche nell’articolo
377 del regolamento di esecuzione, il quale chiarisce alcuni importanti
e per certi versi sconosciuti aspetti della circolazione stradale
che riguarda i velocipedi. Lo stesso enuncia infatti come i ciclisti
debbano evitare improvvisi scarti o movimenti a zig-zag che possono
essere di intralcio ai veicoli che seguono. Nel caso di attraversamento
di carreggiate a traffico intenso, occorre poi scendere dalla
bicicletta e condurla a mano e segnalare con il braccio la manovra
di svolta a sinistra, a destra e persino la fermata.
Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità
e durante il giorno se le condizioni atmosferiche lo richiedono,
è fatto obbligo utilizzare i dispositivi di segnalazione
visiva e, se non posseduti come avviene per le bici da corsa,
scendere dal velocipede e condurlo a mano.
Infine, l’articolo in questione menziona anche i rapporti
che si debbono tenere con gli altri ciclisti nelle zone a loro
riservate, cioè nelle piste ciclabili: in questi casi valgono
le norme di comportamento previste per i normali veicoli nel flusso
ordinario della circolazione. Laddove le piste ciclabili s’interrompono
immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce, i ciclisti sono
invece tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela
evitando improvvisi cambiamenti di direzione.
Da ultimo, è opportuno spendere due parole anche per i
sistemi di protezione per i ciclisti (indipendentemente dall’età),
fino ad oggi riassumibili nei cosiddetti caschi. L’obbligo
è previsto, almeno per ora, soltanto per chi disputa competizioni
sportive e per le gare che riguardano categorie juniores.
Dal nostro punto di vista, invece, dovrebbe essere esteso anche
a coloro che utilizzano normalmente la bicicletta per andare al
lavoro o più semplicemente per svago. I numeri citati all’inizio
ne illustrano chiaramente i motivi e ciò varrebbe anche
a rendere più forte quel rinnovamento della mentalità
che deve conquistare ogni utente della strada, sia esso pedone,
ciclista o automobilista.
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