(omissis)
Con sentenza in data 18 luglio 2007 il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno - in composizione monocratica ha ritenuto (omissis) responsabile del reato di omicidio colposo ai sensi dell’articolo 589 del codice penale perchè, nella sua qualità di dipendente Anas con funzioni di sorvegliante, cagionava la morte di (omissis), che, mentre conduceva la vettura (omissis) fuoriusciva dalla sede stradale ed urtava con la fiancata sinistra dell’autovettura contro un albero, sito in un tratto della strada (omissis) per colpa consistita in negligenza, imperizia, imprudenza e nella violazione dell’articolo 14 del codice della strada e dell’articolo 26 del regolamento di attuazione del codice della strada, nonchè nell’avere omesso di effettuare le attività di manutenzione stradale necessarie ad evitare la presenza di ristagno di acqua e di predi sporre idoneo guard-rail nel tratto di strada ove si trovava la pianta. Il Tribunale quindi lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, concesse le attenuanti di cui all’articolo 62-bis del codice penale, oltre al pagamento delle spese processuali. Ha assolto invece per non avere commesso il fatto i coimputati (omissis), ai quali era stato contestato lo stesso reato nelle loro rispettive qualità di responsabile della sorveglianza e manutenzione, di capo nucleo e di capo squadra Anas. Avverso tale decisione ha proposto appello il difensore dell’imputato (omissis). La Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia - sezione distaccata di Foligno, riduceva la pena inflittagli ad anni uno di reclusione e gli concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il (omissis) proponeva ricorso per Cassazione a mezzo del suo difensore avverso tale sentenza e concludeva chiedendo l’annullamento della stessa. All’udienza pubblica del 15 aprile 2010 il ricorso era deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Ritenuto in diritto
Il ricorrente ha censurato l’impugnata sentenza per i seguenti motivi: 1) violazione dell’articolo 606, lett. b) del codice di procedura penale, in relazione all’articolo 16 del codice della strada - Vizio della motivazione. Secondo il ricorrente la sentenza della Corte di appello di Perugia sarebbe affetta da erronea applicazione della legge penale, nonchè da illogica e contraddittoria motivazione in quanto non avrebbe considerato i rilievi difensivi volti ad individuare l’unica normativa correttamente applicabile al caso di specie. Secondo il ricorrente, infatti, poichè l’albero contro cui l’autovettura con a bordo la signora (omissis) ha impattato si trovava su di un’area di proprietà ed uso esclusivo dell’Anas (l’albero quindi non si trovava ad alcuna distanza dal confine stradale, ma proprio all’interno del confine medesimo), unica valida fonte giuridica di riferimento è l’articolo 3, dell’allegato 1 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 18 febbraio efficaci in caso di urti e non avrebbero invece considerato che la sua preparazione e la sua esperienza gli imponevano di limitarsi al suo ambito di competenza e cioè alla ordinaria attività di ispezione dei luoghi ed eventuale relazione sugli stessi. 3) Violazione dell’articolo 606 lett. b) del codice di procedura penale, in relazione agli articoli 40 e 41 del codice penale- vizio della motivazione. Ad avviso del ricorrente infatti non esiste alcuna norma che gli attribuisca l’obbligo giuridico di impedire l’evento, non essendo, ai sensi dell’articolo 40 del codice penale, garante del bene giuridico protetto dalla norma e quindi tenuto all’impedimento dell’evento. Secondo il (omissis) non esiste alcuna norma che gli attribuisca tale obbligo di garanzia, in quanto i compiti a lui assegnati dall’articolo 8 del d.P.R. n. 1126 del 1981sono diversi da quelli indicati nella sentenza impugnata. In conclusione, secondo il (omissis), non solo mancherebbe la prova dell’esistenza di una posizione di garanzia per cui si possa parlare di suo comportamento omissivo, ma non vi sarebbe neppure la certezza che la presunta condotta omissiva sia in rapporto causale con il decesso, dal momento che ci sono stati fattori causali alternativi, quali le cattive condizioni climatiche, non chè la sostenuta velocità dell’autovettura guidata dalla signora (omissis). I proposti motivi di ricorso non sono fondati. Per quanto attiene al primo motivo si osserva che, ai sensi dell’articolo 3, N. 10 del codice della strada, il confine stradale si identifica con il limite della sede stradale che, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, non può ritenersi identificarsi con la striscia bianca continua, bensì deve ritenersi individuabile quanto meno dalla fine del manto di asfalto, manto comprensivo anche della cosiddetta banchina. Ai sensi dell’articolo 40 del codice della strada, "i margini della carreggiata sono segnalati con strisce di colore bianco" e, pertanto, la striscia bianca in questione rappresenta il limite della carreggiata (esclusa la banchina) e non invece di tutta la strada (banchina compresa). Tanto premesso si osserva che assolutamente incongrue sono le argomentazioni del ricorrente secondo cui, premesso che l’albero contro cui l’autovettura con a bordo la signora omissis ha impattato si trovava su di un’area di proprietà ed uso esclusivo dell’Anas, unica valida fonte giuridica di riferimento sarebbe l’articolo dell’allegato del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 18 febbraio 1992, n. 223 e non già l’articolo 26 del regolamento del codice della strada il quale costituisce applicazione dell’articolo 16 stesso Codice. Le due norme in questione, invece, ad avviso del ricorrente, non potrebbero trovare applicazione perchè si riferiscono esclusivamente ai proprietari dei fondi confinanti con la proprietà stradale. Il ricorrente, peraltro, si sofferma soltanto sull’articolo 16 comma 1 del codice della strada, che si riferisce ai proprietari dei fondi confinanti e non già sul predetto articolo, comma 2 che invece fa riferimento all’articolo 26 del regolamento di attuazione del codice della strada Invece, come correttamente rilevato dai giudici di merito, è pacifico che l’albero si trovasse a meno di sei metri dal confine stradale, e quindi in posizione non consentita e pertanto è appunto l’articolo 26 sopra indicato che trova applicazione nella fattispecie che ci occupa, il quale, al comma 6, prevede che gli alberi non possano trovarsi a meno di sei metri dal confine stradale, norma all’evidenza finalizzata alla tutela della sicurezza degli utenti della strada, mentre non può trovare applicazione la disposizione di cui all’all. 1 del decreto del Ministero dei Lavori pubblici (d.m. 18 febbraio 1992, n. 223), che prevede che detta distanza non possa essere inferiore a metri 5, atteso che il regolamento al Codice della Strada è entrato in vigore nel dicembre 1992, successivamente quindi al d.m. di cui sopra. Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso. In particolare non può condividersi l’assunto del ricorrente secondo cui egli avrebbe agito nel pieno rispetto delle sue funzioni e non avrebbe posto in essere alcuna condotta colposa. Egli, infatti, all’epoca dei fatti, era capo cantoniere addetto alla sorveglianza e i suoi compiti, previsti dall’articolo 8 del d.P.R. n. 1126 del 1981, erano, tra gli altri, quello di percorrere il tronco di sua competenza non meno di una volta al giorno per constatare lo stato della strada e delle sue pertinenze e quello di rilevare condizioni anomale tali da potere essere causa di pericolo per la circolazione stradale, provvedendo ad eliminarle nei limiti delle sue possibilità, ovvero, a segnalarle ai suoi superiori e, se il caso, agli organi di polizia stradale, ai vigili del fuoco e agli altri enti a ciò delegati. Nella fattispecie di cui è causa, pertanto, essendo l’albero in questione chiaramente una pertinenza del tratto stradale affidato al controllo del ricorrente, incombeva su di lui l’obbligo di compiere tutte le verifiche necessarie al fine di accertare se quella situazione potesse essere anomala e quindi necessitasse di un intervento immediato. In particolare egli, nella sua qualità di sorvegliante, era titolare di una posizione di garanzia e doveva accertarsi se gli alberi posti vicino al confine stradale di sua competenza rispettassero le distanze previste dal Codice della Strada, provvedendo, quindi, alle necessarie segnalazioni in ordine alla regolarità dell’albero di cui è processo, essendo egli tenuto a conoscere tutte le normative applicabili in materia di distanze. Non avendo egli provveduto a ciò, in violazione dell’articolo articolo 8 del d.P.R. n. 1126 del 1981, che impone al cantoniere sorvegliante l’obbligo di fare una periodica ispezione del tratto di strada di sua pertinenza proprio al fine della segnalazione a chi di dovere di una eventuale anomalia e del successivo intervento, egli ha reso possibile il verificarsi dell’evento. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio.1992, n. 223 e non già l’articolo 26 del regolamento di attuazione del codice della strada, il quale costituisce applicazione dell’articolo 16 stesso Codice, come ritenuto dal giudice di appello. Secondo il (omissis) invece le due norme in questione non possono trovare applicazione perchè si riferiscono esclusivamente ai proprietari dei fondi confinanti con la proprietà stradale. Tale normativa, pertanto, dovrebbe essere esclusa proprio in ragione dei soggetti cui si riferisce, altri essendo, non l’Anas, i destinatari del suo disposto. 2) Violazione dell’articolo 606 lett. b) del codice di procedura penale, in relazione all’articolo 8 del d.P.R. n. 1126 del 1981- vizio della motivazione. Sostiene il ricorrente di non avere posto in essere alcuna condotta colposa, avendo agito nel pieno rispetto delle proprie funzioni. Egli infatti ricopriva il ruolo di cantoniere sorvegliante, addetto al tratto di strada interessato dal sinistro. Peraltro di ciascun tratto di strada esiste una precisa cartografia decisa e progettata da soggetti in posizione apicale, un ingegnere, un geometra capo nucleo dotati, rispettivamente per la straordinaria e ordinaria amministrazione, di poteri decisori e di scelta sulla conformazione, la struttura e la manutenzione delle strade. Secondo il ricorrente pertanto la sentenza impugnata gli attribuirebbe competenze nuove e diverse da quelle sue proprie. I giudici di merito infatti gli avrebbero attribuito non solo il compito di individuare e riferire in merito ad anomalie inesistenti, ma anche di decidere sull’abbattimento di una pianta da sempre presente in quel punto e sull’installazione di barriere di protezione tali da essere
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
(omissi)
da Polnews
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