(omissis)
Il giudice di pace di C. con sentenza del 2 dicembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da .. avverso il Prefetto di C. per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n….., relativa a violazione dell’articolo 146 del codice della strada. Rilevava che all’opponente era stato contestato di aver effettuato una svolta a sinistra predisponendosi sulla corsia di destra, anzichè su quella di sinistra e di aver così causato il sinistro con altro veicolo; che l’amministrazione aveva omesso la contestazione immediata dell’infrazione, sebbene vi fosse possibilità di farlo, essendo i verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro. La prefettura di C. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 9 novembre 2006; la .. è rimasta intimata. Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato. Il ricorso denuncia violazione degli articoli 146, 200 e 201 del codice della strada, dell’articolo 384 reg. esec. del codice della strada, della legge n. 689 del 1981, articoli 13, 22 e 23 dell’art 2700 c.c. nonchè erronea e insufficiente motivazione. Espone che il verbale conteneva l’indicazione dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata, cioè che "l’accertamento delle violazioni era avvenuto in seguito alla ricostruzione della dinamica di un sinistro con feriti che ha visto coinvolto il ricorrente". La censura coglie nel segno. La sentenza riporta le circostanze del sinistro; riferisce la necessità di un’istruttoria condotta con audizione di tre testimoni; aggiunge che uno dei testi ha riferito di aver inutilmente segnalato ai vigili alcuni segni di scarrocciamento della vettura della …., ma giunge nell’ultima pagina all’affermazione che la contestazione immediata era pienamente possibile, perchè dall’insieme delle circostanze di fatto emergevano "tutti gli elementi concreti e circostanziati per desumere l’eventuale violazione di legge". La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che "In tema di violazioni al codice della strada, la individuazione, contenuta nell’articolo 384 reg. esec. del codice della strada, delle ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata della infrazione - che costituisce requisito di legittimità dei successivi atti del procedimento sanzionatorio - non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicchè non è precluso al giudice dell’opposizione riconoscere l’esistenza della impossibilità di contestazione immediata dell’infrazione senza fare specifico riferimento ad una delle ipotesi espressamente previste dal citato articolo 384 reg. esec. del codice della strada". (Cass. 7090/05). L’orientamento dominante è ormai consolidato nel senso che compete al giudice di merito (Cass. 12865/08) v alutare - con motivazione censurabile in cassazione ove illogica o incongrua (Cass. 7415/09) - se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca logica e la valenza stabilita dalla norma regolamentare, senza che, però, al giudice stesso sia consentito, in tale esame, alcun sindacato sulle scelte operative e organizzative degli accertatori (Cass. 17573/05). Nel caso di specie l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata appare apodittica e incongrua rispetto all’esposizione dei fatti contenuta nella stessa sentenza. La natura del sinistro, che ha interessato due vetture che procedevano nella stessa direzione e che è stato causato da svolta a sinistra con una vettura in fase di sorpasso sull’altra, dava infatti conto non certo della semplicità del quadro presentatosi agli agenti verbalizzanti, ma - al contrario - della speciale complessità della situazione. Ne derivava la necessità non solo di misurazioni, rilievi (tanto complessi da indurre un teste a sollecitarne di altri) e accertamenti di fatto, ma soprattutto di una successiva meditazione e valutazione degli stessi, da effettuare, inevitabilmente, in ufficio. La pretesa del giudicante di una immediata contestazione consiste in definitiva, in un contesto come quello descritto, in una inammissibile revisione dei metodi organizzativi e di lavoro della forza di polizia intervenuta, con un indebito sindaca to sul modo di agire degli stessi. La possibilità della contestazione immediata non poteva essere tratta, come ritenuto dalla sentenza impugnata (pag. 5), dalla mera constatazione, ancorchè poi valorizzata in sede di verbalizzazione, della posizione dei veicoli rispetto all’asse stradale, giacchè il rilievo statico impone, prima di contestare una violazione sulla condotta di guida, la ricostruzione della dinamica del sinistro. Tale ricostruzione implica necessariamente, in contesti siffatti, studio e riflessione sulla posizione rilevata e sulle altre circostanze positivamente accertate o di cui viene valutata l’assenza di riscontro, ditalchè risulta del tutto insufficiente e intrinsecamente irrazionale la motivazione della sentenza fondata sulla rilevabilità ictu oculi della posizione dei veicoli e quindi della immediata contestabilità della violazione. La decisione impugnata riposa su una nozione del tutto teorica di possibilità della contestazione immediata, che prescinde dal senso proprio della disposizione normativa, che è quello di imporre all’agente accertatore la contestazione immediata in funzione della possibilità del trasgressore di esercitare la propria difesa con prontezza. Tale possibilità nel caso di sinistro stradale e successivo intervento delle forze dell’ordine non è certamente compromessa (al contrario di quanto avviene nella normale dinamica automobilistica), ma anzi favorita dal differimento della contestazione, che consente, come rilevato in ricorso, l’approfondimento della vicenda e l’acquisizione di informazioni e dichiarazioni spontanee, eventualmente anche successive ai rilievi immediati, provenienti da terzi e dal trasgressore medesimo. Il giudice di primo grado ha dunque fatto malgoverno della legge applicabile, con la conseguenza che il ricorso va accolto sotto ogni profilo. La sentenza impugnata va cassata e si può far luogo, con decisione di merito ex articolo 384 del codice di procedura civile al rigetto dell’originaria opposizione, giacchè non v’è margine, sulla base dei fatti accertati in sentenza e delle disposizioni applicabili, per diversa valutazione in sede di rinvio. Le spese si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00 per onorari, oltre accessori di legge e rimborso delle spese prenotate a debito. (omissis)
da Polnews
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