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Corte di Cassazione 14/05/2011

Giurisprudenza di legittimità - Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Violazione delle disposizioni sui cronotachigrafi di cui ai Regg. CEE nn. 3820 e 3821 del 1985 - Accertamento - Competenza degli ispettori del lavoro - Esclusione

(Cass. Civ., Sez. Lav., 17 gennaio 2011, n. 908)


Il D.M. 12 luglio 1995, art. 6, recante norme di attuazione della normativa CEE (direttiva del Consiglio n. 88/599 CEE: regolamento CEE n. 3820/85 e n. 3821/85) e della L. n. 727 del 1978, art. 7, comma 2, riguardanti il settore trasporto su strada con particolare riferimento alla disciplina dell’apparecchiatura di controllo (cd. cronotachigrafo), ha ripartito tra il Ministero dell’interno e il Ministero del Lavoro le competenze concernenti l’applicazione della normativa comunitaria anzidetta, stabilendo che i controlli su strada e i controlli nei locali delle imprese sono coordinati rispettivamente dal Ministero dell’Interno, e quindi dalla Polizia stradale, e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. (In base tale principio la S.C., ha escluso la competenza funzionale degli Ispettori del lavoro ad accertare, nell’ambito delle visite ispettive presso i locali dell’impresa, violazioni circa la regolare tenuta, da parte degli autotrasportatori che prestano la propria opera in favore dell’impresa, dei fogli di registrazione, cd. cronotachigrafi). (Cass. Civ., sez. lavoro, 17 gennaio 2011, n. 908) [RIV-1103P205] - Art. 179

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Sabato, 14 Maggio 2011
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