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Notizie brevi 16/05/2011

Sulla questione del cellulare alla guida per i conducenti di autobus
Alcune precisazioni sull’inconcepibile esenzione dal divieto previsto dall’art.173 CdS

L’immagine dell’autista che guida armeggiando con due cellulari

(Asaps) Dopo la vicenda di Roma nella quale un conducente di autobus con una mano utlizzava il cellulare e con l’altra smanettava su un BlackBarry, guidando con gomiti, le cui immagini sono state ampiamente rilanciate su molti portali e nei telegiornali, si è aperta una bagarre sull’argomento con un certo grado di disinformazione.
Allora chiariamo che il conducente di un autobus rientra nelle eccezioni contemplate dal comma 2 dell’articolo 173 del CdS che fa riferimento ai conducenti dei veicoli "adibiti al trasporto di persone in conto terzi", per cui il conducente di bus (o taxi o NCC)  può utilizzare il cellulare alla guida anche senza viva voce o senza auricolare.
Ovviamente non può impegnare però entrambe le mani per l’oggettiva condizione di pericolo che ne scaturirebbe.
In questo caso si applica normalmente la violazione prevista dall’art.169 CdS che al primo comma stabilisce testualmente:
In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
La sanzione previtsa dal comma 10° è di euro 80 con la decurtazione di un punto dalla patente.
Chiarito questo aspetto molti si domanderanno perché i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone conto terzi possano utilizzare il cellulare alla guida. Bella domanda.
Bisogna qui ricordare che l’attuale Codice della strada è stato approvato con il D.L.gs 30 aprile 1992 n.285, sulla base della legge delega 13 giugno 1991, n.190. Eravamo quindi nei primi anni ’90, un’epoca nella quale i telefoni cellulari erano assolutamente poco diffusi. Per questo il legislatore previde al comma 2 dell’art.173 del CdS:
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani).
Come  si legge il legislatore ha fatto riferimento genericamente aglli apparecchi radiotelefonici e non ai telefoni cellulari in quanto tali.
L’esenzione per  talune categorie come le forze di polizia e i conducenti di veicoli adibiti al traporto di persone per conto terzi era forse dovuta al fatto che le stesse categorie (si pensi ai taxisti) si collegano con la loro centrale con un apparecchio radiotelefonico. In sostanza con un trasmettitore e una ricezione diretta nell’abitacolo del mezzo.
Per altro oggi molti taxisti utilizzano altri più moderni sistemi di collegamento con le loro centrali.
Per tutto questo forse sarebbe ora che il legislatore puntualizzasse meglio l’art.173 escludendo dall’esenzione per i conducenti dei mezzi adibiti al trasporto di persone i telefoni cellulari. Una volta per tutte.
Poi per chi impegna entrambe le mani durante la guida di uno di quei mezzi sarebbe opportuna la previsione di una immediata revisione della patente di guida. Magari scendiamo anche alla prima fermata...  (Asaps)

 

 

Lunedì, 16 Maggio 2011
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