Foto Blaco-archivio Asaps (ASAPS), 18 maggio 2011- La perdita di un figlio a seguito di un incidente stradale non aumenta automaticamente il risarcimento. A stabilirlo con la sentenza n. 10527, depositata il 13 maggio 2011, la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione che ha cosi sancito che non esiste un diritto automatico al risarcimento per danno esistenziale dovuto alla perdita di un figlio, ma questo va sempre argomentato e documentato spiegando quali siano stati gli sconvolgimenti familiari prodotti dall’incidente. La decisione rappresenta l’epilogo della vicenda scaturita da un sinistro stradale avvenuto nel novembre del 1996, in cui morirono 2 ragazzi, mentre un terzo rimase gravemente ferito. La famiglia di una delle vittime effettuò una richiesta di danno non patrimoniale al Tribunale di Bologna additando come giustificazione una "sindrome da mancanza", descrivibile come danno esistenziale. In primo grado il Tribunale respinse le richiesta, ma il successivo ricorso ribaltò la decisione. L’assicurazione della vittima decise però di ricorrere in Cassazione giustificando il ricorso sulla base dell’articolo 2697 del Codice Civile, che vincola chi intende esercitare un diritto a provare l’esistenza del diritto stesso, e non considerarlo esercitato in re ipsa (ossia automaticamente). La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che il dolore causato dalla perdita di un familiare, non è sufficiente a fare scattare automaticamente un aumento del risarcimento dovuto se non è presente un “effettiva documentazione a testimonianza che la perdita del familiare sconvolga in modo sensibile le abitudini della famiglia e che si abbia una chiara differenza nel modus vivendi nel periodo pre e post incidente, anche se il deceduto è l’unico figlio”. In casi simili, secondo il giudizio degli ermellini, risulta necessario allegare una documentazione che attesti chiaramente il benessere familiare precedente l’incidente e lo sconvolgimento fisico ed emotivo causato dallo stesso. (ASAPS)
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