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Corte di Cassazione 18/05/2011

Giurisprudenza di legittimità - Multa annullata: al Comune le spese anche se ricorrente poteva difendersi da solo

(Cass. Civ., sez. II, 8 aprile 2011, n. 8114)

 

Nessuna compensazione delle spese se l’annullamento del verbale avviene per vizi formali. È quanto emerge da una sentenza della Seconda Sezione Civile della Cassazione 8 aprile 2011, n. 8114.
ll verbale di contestazione per violazione del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) può risultare illegittimo sia a causa di vizi formali che per vizi sostanziali. In realtà non sussiste una scala di minore o maggiore rilevanza, non potendosi di certo sostenere che i vizi appartenenti alla prima categoria siano più lievi di quelli della seconda, tenuto conto, inoltre, che nell’ordinamento giuridico vigente non vi è un favor per gli errori meramente procedurali della Pubblica Amministrazione.
Ne consegue che l’accoglimento del ricorso avverso un verbale di contestazione per violazione al predetto C.d.S., soltanto per un vizio formale di formazione del procedimento sanzionatorio, non può considerarsi un giustificato motivo per compensare le spese del giudizio.
(Nota di Simone Marani)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 8 aprile 2011, n. 8114
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 7 dicembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

"Dinanzi al Giudice di pace di Roma è stato impugnato, da parte di C.M.G., il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. **** notificato in data 9 marzo 2006.

Nella resistenza del Comune di Roma, il Giudice di pace, con sentenza n. 25799 del 2007, ha accolto la domanda, annullato il verbale opposto e compensato tra le parti le spese di lite.

Il capo relativo alle spese è stato fatto oggetto di gravame da parte della C..

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6218 in data 17 marzo 2009, ha rigettato l’appello e compensato tra le parti le spese del grado.

Il Tribunale ha rilevato che i giustificati motivi per la compensazione da parte del giudice di primo grado - non esplicitati nella pronuncia del primo giudice - andavano individuati: nel fatto che il ricorso era stato accolto soltanto per un vizio formale di formazione del procedimento sanzionatorio; nel modesto valore della vertenza; nella facoltà della parte di stare in giudizio personalmente.

Per la cassazione di tale sentenza la C. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi. L’intimato Comune ha resistito con controricorso. Paiono preliminarmente da respingere le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune controricorrente. Invero, non sussiste genericità della procura, essendo questa stata predisposta e sottoscritta a margine del ricorso e contenendo un espresso riferimento al giudizio di cassazione.

Il ricorso contiene poi l’esposizione sommaria dei fatti di causa e fornisce gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia.

Il secondo motivo di ricorso (violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 disp. att. c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) - il cui esame in ordine logico appare preliminare - è corredato dal prescritto quesito di diritto, ed è quindi scrutinabile nel merito.

Tale motivo appare manifestamente fondato.

I giusti motivi di compensazione individuati dal Tribunale sono illogici e privi di consistenza e sono affidati ad una motivazione apparente.

Il verbale di contestazione per violazione del codice della strada, infatti, può essere illegittimo tanto per vizi formali quanto per vizi sostanziali, e la prima categoria non è più lieve della seconda, non potendosi sostenere che nell’ordinamento vi sia un favor per gli errori meramente procedurali della pubblica amministrazione.

Là dove - come nella specie - venga in considerazione la legittimità del procedimento sanzionatorio, il modesto valore della controversia non è di per sè giustificativo della compensazione, determinando questo la scelta dello scaglione di valore della controversia su cui parametrare la condanna alle spese.

Infine, non può essere imputato a colpa della parte che ha adito il giudice proponendo l’opposizione a verbale il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente, giacchè il cittadino, con l’adire il giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, esercita dei diritti espressamente attribuitigli dall’ordinamento e garantiti dalla Carta costituzionale (Cass., Sez. 2^, 19 novembre 2007, n. 23993).

Resta assorbito l’esame degli altri motivi.

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio".

Letta la memoria della parte ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;

che, cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, che la deciderà in persona di diverso magistrato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

 

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

 

 

 

da Altalex

 

 

 

Mercoledì, 18 Maggio 2011
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