Foto Coraggio – archivio Asaps (ASAPS), 21 maggio 2011- E’ arrivato a scomodare le leggi della fisica il difensore legale di un automobilista di Livigno multato perché trovato alticcio alla guida. Secondo l’avvocato infatti l’etilometro in quota non funzionerebbe perchè è troppo sensibile alla pressione atmosferica. Questa “sballerebbe” di fatto la rilevazione del tasso alcolemico, nel caso in cui il test avvenga sopra i 2000 metri di altitudine. L’episodio che ha portato all’enunciazione della curiosa teoria risale al 24 agosto del 2009 quando un automobilista di Livigno venne fermato da due Militari della Guardia di Finanza al valico della dogana di Foscagno. Gli occhi lucidi dell’uomo e l’”alito vinoso” indussero i due “Baschi Verdi” a chiamare una pattuglia di Polizia Municipale per sottoporre il conducente al test dell’etilometro. L’esame confermò che il conducente aveva alzato il gomito e viaggiava con un tasso alcolemico di 0,82 grammi per litro. Il livignese però si rivolse ad un legale per fare ricorso e contestare la sanzione. L’avvocato decise di fondare la strategia difensiva sull’inattendibilità dell’apparecchio producendo in sede processuale i tabulati Arpa per dimostrare che a quell’altitudine la pressione atmosferica avrebbe potuto influire sul funzionamento dell’etilometro, facendolo "sballare" e impedendogli di registrare il dato corretto. Di qui la richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto. Il giudice però non si è lasciato impressionare e ha condannato l’imputato al minimo della pena: 5 giorni di arresto e 600 euro di ammenda, convertiti in 1250 euro da pagare oltre alle spese processuali (patente sospesa per sei mesi), motivando che “non vi è prova che una pressione atmosferica di poco inferiore a quella minima prevista dalle istruzioni d’uso dell’apparecchio, abbia potuto in concreto determinare l’errato funzionamento dell’etilometro”. “In più - ha concluso il giudice - il tasso alcolemico registrato prova lo stato di ebbrezza ed è onore dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi o errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione”. |
|