Venerdì 22 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 23/05/2011

Giurisprudenza di legittimità - Niente arresto per il clandestino che non esibisce i documenti di soggiorno

(Cass. Civ., SS.UU., SS.UU., 27 aprile 2011, n. 16453)

 

Le Sezioni unite penali della Cassazione, con la sentenza 27 aprile 2011, n. 16453, hanno affermato il principio in base al quale il reato di inottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza non può essere configurato nei confronti degli stranieri in posizione irregolare.
La vicenda aveva avuto origine durante un intervento effettuato da agenti di pubblica sicurezza presso un locale pubblico di Pordenone. Uno straniero aveva omesso, a richiesta del personale della pubblica sicurezza, di esibire qualsiasi documento; per questo motivo era stato accompagnato ed  identificato, con riscontro foto segnaletico, presso la Questura locale, risultando che lo stesso era sprovvisto di permesso di soggiorno e di ogni documento di identificazione.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pordenone, su concorde richiesta delle parti di applicazione di pena ex art. 444 c. p. p., dichiarava non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In particolare , il giudice ha considerato la norma incriminatrice, di cui articolo 6, comma 3, del D.lgs. 286/1998, modificato dall’articolo 1, comma 22, lettera ‘h’ della legge 94/2009, inapplicabile allo straniero irregolarmente presente sul territorio perché questo soggetto non può per ciò stesso essere in possesso del permesso di soggiorno, non potendo pertanto mai esibirlo.
Contro tale pronuncia, il p.m. ha promosso ricorso per Cassazione, denunciando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,  l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione alla norma incriminatrice, affermandone l’ applicazione anche nei confronti dello straniero in posizione irregolare, oltre che nei confronti dello straniero in posizione regolare. Al fine di prevenire un contrasto giurisprudenziale con precedenti pronunce la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, come detto,  hanno deciso con la sentenza n. 16453.
La decisione del  Collegio Supremo è fondata sulla lettura fatta della norma incriminatrice del 1998, come modificata dalla legge 94/2009 che ha inasprito la pena portando l’arresto ad un anno e l’ammenda fino a duemila euro. Lo scopo del Legislatore era quello contrastare il “diffuso fenomeno dell’uso di documenti di soggiorno falsi o contraffatti” A conferma di questo ragionamento si deve considerare l’estensione della “pena di reclusione da uno a sei anni anche all’utilizzazione di uno dei documenti, contraffatti o alterati, relativi all’ingresso di soggiorno”.

In buona sostanza, la modifica operata dal Legislatore ha escluso dalla previsione incriminatrice la condotta del clandestino, con conseguente abolitio criminis per gli stranieri in posizione irregolare.
E’ del tutto evidente che gli stranieri in posizione irregolare non sono svincolati dal dovere di farsi identificare , a richiesta di ufficiali  e agenti di pubblica sicurezza, potendo sempre essere sottoposti a rilievi foto dattiloscopici e segnaletici nel caso in cui vi sia motivo di dubitare della identità personale.
Il doppio percorso tracciato dal Legislatore vede, da un lato, l’inasprimento della pena per la mancata esibizione dei documenti da parte degli stranieri regolarmente soggiornanti e, dall’altro lato, per gli stranieri in posizione irregolare “un crescendo sanzionatorio - repressivo scandito sulle diverse eventuali condotte illecite in progressione (D.Lgs. cit. artt. 10-bis, 14, comma 5-ter e quater, 13, comma 13) sempre finalizzato all’espulsione dal territorio nazionale nel più breve tempo possibile, obiettivo che rischierebbe di essere compromesso dai tempi processuali di accertamento e di eventuale esecuzione di pena per il reato di cui all’articolo  6, comma 3,  per il quale non sono previsti i meccanismi facilitatori dell’espulsione”.
Infatti - conclude la corte Suprema - al legislatore, interessa poco la sanzione penale per gli stranieri che sono entrati o soggiornano illegalmente nello Stato;  interessa piuttosto attivare il meccanismo rapido volto all’espulsione.

(Nota di Alessandro Ferretti)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 24 febbraio - 27 aprile 2011, n. 16453
(Presidente Lupo – Relatore Ippolito)

Massima e Testo Integrale

 

 

da Altalex

 

Lunedì, 23 Maggio 2011
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK