Permane la responsabilità dell’automobilista che impegni un incrocio regolato da semaforo nel caso in cui, scattata la luce rossa per i pedoni, egli non abbia evitato il verificarsi del sinistro stradale ai danni del passante che stava concludendo l’attraversamento pedonale sull’apposito passaggio. E’ quanto disposto dalla Terza Sezione III Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 3 maggio 2011, n. 9683. Il caso riguardava una signora che, mentre stava per concludere l’attraversamento di un incrocio regolato da semaforo, scattata la luce semaforica rossa per i pedoni, e quindi verde per gli automobilisti, veniva travolta dal conducente di un’auto, convenuto poi in giudizio, unitamente dalla compagnia assicurativa, al fine di ottenerne il risarcimento dei danni subiti. In precedenza il g.a. aveva escluso la responsabilità dell’automobilista, in quanto quest’ultimo non era tenuto "ad accordare la precedenza" poiché il pedone, al momento dell’investimento, stava attraversando l’incrocio con la luce semaforica rossa per i pedoni e la luce verde per i veicoli. Non hanno condiviso tale pronuncia i Giudici della Suprema Corte, avendo rilevato che il g.a. non aveva effettivamente verificato se il pedone avesse tenuto o meno un comportamento anomalo, oppure se, d’altra parte, l’automobilista si fosse trovato in una situazione tale da non poter prevenire l’evento; inoltre il g.a. non aveva accertato se l’attraversamento fosse iniziato quando la luce semaforica era già rossa, o se all’inizio il semaforo fosse invece verde ed il rosso era scattato durante la fase finale dell’attraversamento, come sembra evincersi dall’escussione di un testimone.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione si era già espressa, disponendo che “in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall’art. 2054 c.c. è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (Cass., n. 21249/2006). Inoltre, nel caso in cui un automobilista occupi un incrocio regolato da semaforo verde in suo favore, “permane a suo carico un obbligo di diligenza nella condotta di guida che deve tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti all’incrocio” (Cass., n. 8744/2000). In conclusione, sulla scorta delle summenzionate pronunce, i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto responsabile l’automobilista dell’investimento del pedone ricorrente, del quale pertanto veniva accolto il ricorso, mentre la sentenza impugnata veniva cassata con rinvio anche per le spese del giudizio.
(Nota di Maria Elena Bagnato)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 9 marzo - 3 maggio 2011, n. 9683
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