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Roma - Sì al risarcimento diretto in caso di incidente nell’area di servizio

A deciderlo la Cassazione che ha equiparato la “strada aperta all’accesso pubblico alle strade di uso pubblico”

Foto di repertorio dalla rete


(ASAPS), 25 maggio 2011- La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.5111, ha stabilito che l’automobilista che subisce un sinistro stradale dentro un’area per la distribuzione di carburante, ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile del sinistro, come se l’incidente fosse avvenuto in strada. I giudici hanno infatti sancito che le classiche “pompe di benzina” o aree di servizio destinate alla distribuzione di carburante al pubblico anche se di proprietà privata, sono di fatto aperte e fruite da un numero indeterminato di persone e per questo motivo i sinistri che avvengono al loro interno sono equiparabili a quelli causati dai veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico.
La decisione rappresenta l’epilogo di una vicenda che ha visto protagonista un’automobilista tamponata in retromarcia da una macchina operatrice mentre si trovava all’interno di una stazione di servizio. A seguito dell’urto la proprietaria decise di rivolgersi al Giudice di Pace chiedendo il risarcimento dei danni nei confronti sia del proprietario e conducente dell’auto sia della società assicuratrice. Il Giudice rigettò impropriamente la domanda facendo leva, ai fini dell’assicurazione obbligatoria, sulla distinzione fra obbligo generico di dare la precedenza stabilito dal Codice della strada a favore di chi circola sulla strada e quello di strada equiparata a quella pubblica. Con la decisione della Cassazione gli Ermellini invece hanno equiparato, ai fini dell’applicabilità della legge sull’assicurazione obbligatoria, la strada aperta all’accesso pubblico degli utenti, quali i distributori, alle strade di uso pubblico. (ASAPS)

 

Mercoledì, 25 Maggio 2011
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