Gentile redazione, la mia domanda è la seguente. Con l’introduzione del Reg Ce 561/2006, è stato previsto che i carri attrezzi, hanno l’obbligo di installare ed usare il cronotachigrafo, quando superano la distanza di 100 Km dalla sede operativa. Detto ciò con il termine carri attrezzi è da intendersi qualsiasi veicolo attrezzato ad uso speciale? Ovvero quelli per soccorso stradale, quelli adibiti a negozio ecc, o solo il carro attrezzi in senso stretto? email-Viterbo *** (ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si rappresenta che gli autoveicoli destinati al soccorso stradale (denominati carri-attrezzi), adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli in avaria o dei veicoli in sosta che costituiscono intralcio alla circolazione stradale, sono classificati come autoveicoli per uso speciale ai sensi dell’art. 203, comma 2, lettera i) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. Per quanto riguarda l’utilizzo del dispositivo cronotachigrafo, in base alla nuova normativa comunitaria, i «carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa» sono esentati dal montaggio ed utilizzazione del cronotachigrafo (art. 3, lettera "f" del Regolamento CE n. 561/06). I veicoli adibiti a negozio sono sempre veicoli immatricolati ad USO SPECIALE ma non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CE 561/2006 e pertanto non devono utilizzare il cronotachigrafo.(ASAPS) |
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