Chi non
ha mai dimenticato una data importante? Un compleanno, un anniversario...
quanti patemi, scuse, tensioni... Con le patenti rischia di essere
la stessa cosa: con la differenza che – sbagliando sulla strada
– si rischiano abusi od omissioni.
Non bastavano le date da ricordare per capire chi con la patente B può
guidare la moto, chi con la A1 può essere “promosso in A”,
chi vuole guidare la moto all’estero. Ora ci si mette anche la
patente C: non bastava sapere che se si è troppo giovani (meno
di 21 anni) non si possono condurre certi veicoli (portata massima complessiva
autorizzata superiore a 7,5 tonnellate), oppure che se si è troppo
“anziani” (oltre i 65 anni) con l’abbinamento della “E”
non si possono guidare i complessi di veicoli di portata massima complessiva
autorizzata superiore a 20 tonnellate (in pratica si può continuare
a fare il camionista ma si stacca il rimorchio!). Non bastava. Ora è
necessario ricordare anche che dopo una certa data le patenti “D”
non consentono più di condurre i veicoli per i quali è
necessaria la “C”.
La novità era e resta contenuta nel decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 30 settembre 2003 - Disposizioni comunitarie
in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE.
(Decreto n. 40T), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 88 del 15 Aprile
2004 ed entrato in vigore il giorno successivo. Vi si legge infatti
che “(omissis)... la patente della categoria D rilasciata
entro il 30 settembre 2003 abilita a condurre anche i veicoli per la
cui guida e’ richiesta la categoria C; la patente di categoria D rilasciata
dal 1° ottobre 2003 non consente di condurre i veicoli per la cui
guida e’ richiesta la patente di categoria C ...(omissis)....
Il problema – di non poco conto – è che il decreto,
firmato il 30 settembre 2003, è stato pubblicato ed è
entrato in vigore diversi mesi dopo, creando un ingiusto effetto retroattivo
nei confronti di coloro che si sono visti rilasciare la patente di guida
tra il 1° ottobre 2003 ed il 15 aprile 2004. Immaginiamo la scena:
il cittadino, aspirante “camionista” si presenta ad un’autoscuola
intenzionato a conseguire la patente “C” oppure “C+E”.
Quante volte il solerte titolare dell’autoscuola consiglia: “perché
non prendi la ? Così le hai tutte. Tanto con la D puoi
condurre anche gli autocarri!” Bene! Da come stanno le cose
leggendo il decreto ministeriale, il camionista titolare di categoria
“D” (che non ha mai conseguito la “C”), nella notte
fra il 15 ed il 16 aprile 2004, allo scoccare della mezzanotte, avrebbe
dovuto abbandonare l’autocarro lì dove si trovava e cambiare
mestiere (in attesa magari di tornare a scuola guida per conseguire
la categoria “C”).
Con una circolare che salva – per così dire – “capra
e cavoli”, la Direzione Trasporti Terrestri (per intenderci l’ex
Motorizzazione Civile) il 28 aprile 2004 (Prot. n. MOT3/1687/M330) proroga
di fatto gli effetti di questa disposizione di un anno. Vi si legge
infatti che ... (omissis)... Si fa, comunque, presente che i lunghi
tempi intercorsi per la conclusione dell’iter di approvazione ed
emanazione del decreto in esame, nonché i tempi tecnici necessari
per l’elaborazione delle procedure informatiche consentono di applicare
tale nuova previsione a decorrere dal 1 ottobre 2004. Conseguentemente,
limitatamente a tale disposizione, alle istanze di conseguimento delle
patenti di categoria D presentate entro il 30 settembre 2004, si applica
la normativa attualmente in vigore. il titolare di patente di guida
comprendente le categorie C+E e D potrà condurre anche veicoli
per la cui guida è richiesta la categoria D+E (come previsto
all’art. 5, comma 2, lettera b) del D.M. 40T/2003; viceversa, il
titolare di patente comprendente le categorie D+E (conseguita dopo il
1 ottobre 2004) e C non potrà condurre anche i veicoli per la
cui guida è prevista la categoria C+E... (omissis)
Quindi un anno di proroga all’entrata in vigore della nuova disposizione:
anzi più di un anno. Perché – come si legge nella
circolare – è sufficiente presentare la domanda entro
il 30 settembre 2004 e non conseguirla. Si potrebbe obiettare che
il fatto di dover distinguere fra “presentare domanda” e “conseguire”
non sia un problema nostro, in quanto per l’operatore su strada
sarà sufficiente “girare” la patente CARD e vedere
sul retro le categorie che gli sono state rilasciate. Il problema può
invece verificarsi negli ultimi mesi del 2004.
Sappiamo infatti che, per le esercitazioni di guida (il vecchio foglio
rosa), riassumendo molto, sostanzialmente “ci si può
esercitare con quello che si potrà poi condurre una volta conseguita
la patente”. Al controllo di una autorizzazione per esercitazione
alla guida sarà allora necessario fare riferimento alla data
di domanda in quanto – a titolo di esempio – il titolare di
“foglio rosa” per la patente D rilasciato il 20 settembre
potrà esercitarsi anche dopo il 30 settembre con un autocarro
per il quale è necessaria la “C”.
Questo perché, pur ottenendo la patente D probabilmente in ottobre,
ha protocollato la richiesta entro il 30 settembre, e la sua patente
lo autorizzerà anche alla guida dei veicoli per i quali è
necessaria la C.
A questo punto non è intenzione certamente fare un trattato con
tutte le regole di validità e categorie della patenti di guida
(non sarebbe sufficiente tutta la rivista), ma è senza dubbio
opportuno riepilogare in una tabella le date più importanti da
ricordare, quelle cioè che spesso rappresentano un’eccezione,
un caso specifico, uno spartiacque tra due sistemi sanzionatori diversi.
30
settembre 2004 camionisti |
È
la data entro la quale occorre prestare istanza per conseguire patente
“D” oppure “D+E” usufruendo dei benefici delle
precedenti regole. Cioè possibilità di condurre i veicoli
per i quali sono necessarie rispettivamente le categorie “C”
oppure “C+E” |
1
ottobre 2003 punti |
È
la data entro la quale era necessario conseguire la patente per non
incorrere nel sistema di raddoppio dei punti da decurtare per le violazioni
comprese nell’elenco allegato all’articolo 126 bis del codice
della strada (patente a punti).
Il “sistema di raddoppio” si applica comunque solamente
per le patenti rilasciate successivamente al 1† ottobre 2003 a soggetti
che non siano già titolari di altra patente di categoria B
o superiore.
I punti, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro
i primi tre anni dal rilascio.
Ad una prima lettura potrebbero rilevarsi incongruenze tra “conseguimento”
e “rilascio”, ma con il nuovo sistema la data di “rilascio”
corrisponde in pratica a quella di “conseguimento” |
30
settembre 1999
motocicli e patenti A1 |
Ultimo
giorno utile per conseguire la patente A1 beneficiando di un sistema
automatico di “promozione”.
La vicenda è nota. Per una errata interpretazione della normativa
comunitaria l’autorità competente italiana, riteneva che
le patenti di sottocategoria A1, quando il titolare compiva i 18 anni,
si trasformassero automaticamente in A con limitazioni (di cui all’articolo
117 cds) ed al compimento del 20esimo anno di età in A senza
alcuna limitazione.
La Commissione Europea faceva notare la non corretta interpretazione
della norma (ndr come dire... allora a 25 anni perché non trasformarla
in C!) e l’allora motorizzazione emetteva una circolare con quale
si affermava che “solamente le patenti A1 conseguite fino al
30 settembre 1999, si trasformano in A con limitazioni (di cui all’articolo
117 cds) al compimento del 18esimo anno di età ed in A senza
limitazioni al compimento del 20esimo anno.”
Conseguenza:
* Chi oggi su strada esibisce una patente A1 conseguita dal 1°
ottobre 1999 può condurre solamente motocicli fino a
125 cc (ma non tutti: fra questi solamente quelli che rispettano ANCHE
la limitazione di 11 kw)
* Chi invece esibisce una patente A1 conseguita fino al 30 settembre
1999, può condurre qualsiasi motociclo senza limitazioni di
sorta (cilindrata o potenza), perché la patente ricade fra
quelle che usufruiscono del “sistema di promozione automatica”
ed oggi il titolare ha senza dubbio compiuto 20 anni |
31
dicembre 1985 motocicli, patente B e guida negli altri stati comunitari |
È
la data entro la quale è necessario aver conseguito la patente
B per poter condurre motocicli senza alcuna limitazione negli altri
stati dell’Unione Europea. |
25
aprile 1988
motocicli, patente |
È
la data entro la quale è necessario aver conseguito la patente
B per poter condurre motocicli senza alcuna limitazione sul territorio
italiano e negli stati extracomunitari che riconoscono la patente
italiana.
Le patenti B conseguite dal 26 aprile 1988 abilitano – fra i
motocicli – solamente alla guida di quelli per i quali sarebbe
necessaria la patente A1 (massimo 125 cc e 11kw: limiti da rispettare
congiuntamente).
Questa facilitazione vale solamente però per il territorio
italiano |
*
Comandante Polizia Municipale Gambettola.
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