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Corte di Cassazione 10/10/2011

Sanzioni amministrative - Violazione - Conducente non proprietario - Dati identificativi conducente - Obbligo di comunicazione tempestiva – condizioni

(Cass. Civ., sez. II, 20 maggio 2011, n. 11185)
 

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

Sez. II, 20 maggio 2011, n. 11185
 

Sanzioni amministrative - Violazione - Conducente non proprietario - Dati identificativi conducente - Obbligo di comunicazione tempestiva – condizioni.

In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126 bis C.d.S., ove la contestazione sia avvenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all’art.201 C.d.S.), va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell’infrazione con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria conseguente alla contestazione della violazione per omessa comunicazione. (Cass. Civ., sez. II, 20 maggio 2011, n. 11185) – Artt. 126-bis, 201

Ricorso per cassazione - Principio di diritto nell’interesse della legge - Enunciazione da parte delle sezioni semplici - Ammissibilità - In sede camerale - Ammissibilità.

L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge previsto dall’art. 363, terzo comma cod. proc. civ. può essere pronunciato da una sezione semplice anche in sede camerale e può avere ad oggetto una questione giuridica, ritenuta di particolare importanza, anche diversa dalle ragioni attinenti all’inammissibilità del ricorso. (Cass. Civ., sez. II, 20 maggio 2011, n. 11185) – Artt. 126-bis, 201


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Lunedì, 10 Ottobre 2011
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