Foto di repertorio dalla rete
(ASAPS), 8 giugno 2011- L’automobilista che ha un incidente in autostrada per colpa di un animale che attraversa improvvisamente la carreggiata, deve essere risarcito dall’ente gestore del tratto autostradale. Questo l’orientamento giuridico espresso dai giudici della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione che hanno condannato Autostrade per l’Italia a rifondare i danni ad un imprenditore anconetano che, nel 1998, si schiantò con l’auto aziendale contro un guard-rail dell’Autosole, in territorio lodigiano, riportando lesioni personali e pesanti danni al veicolo. All’epoca l’automobilista aveva raccontato alla Polizia Stradale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso, di aver perso il controllo del mezzo per evitare una volpe ferma sulla seconda corsia. L’uomo aveva quindi chiesto un risarcimento alla società concessionaria della rete autostradale e l’istanza era approdata al giudizio del Tribunale Civile di Lodi che il 16 luglio del 2002 aveva respinto il ricorso, ritenendo non solo insussistente la responsabilità del gestore dell’autostrada per cose in custodia ma che non vi fosse nemmeno la base per un risarcimento motivato da colpa. Autostrade infatti si era difesa in sede processuale sostenendo che la presenza dell’animale fosse “un fatto eccezionale e imprevedibile”. Il conducente però non si era arreso ed aveva presentato una nuova istanza d’appello al Tribunale Civile di Milano. Tuttavia anche quest’ultimo gli aveva negato l’indennizzo motivando il rigetto della richiesta danni con il fatto che non era chiaro se si fosse trattato di una volpe o di un generico “animale simile a un cane e dal pelo rossiccio”. Neanche una nota dell’Ufficio caccia di Lodi, che attestava la presenza di volpi in quella zona e in quel periodo, era stata valutata dai giudici come una prova certa. Il conducente marchigiano aveva quindi presentato ricorso alla Suprema Corte che, a sorpresa, aveva annullato le precedenti sentenze. Secondo gli “Ermellini” è infatti evidente che le autostrade siano “per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza”, e quindi l’automobilista che, pagato un pedaggio, si affida a un’infrastruttura deputata alla percorrenza veloce, ha diritto di essere tutelato facendo affidamento sulle dotazioni di sicurezza esistenti e che pacificamente possono essere pretese, come ad esempio una rete in grado di impedire l’accesso agli animali, indipendentemente dal fatto che siano domestici o selvatici”. La decisione della Cassazione ha stabilito in questo modo che l’ente gestore è responsabile anche in mancanza di comportamenti non diligenti o di colpe da parte dell’ente gestore. A suo carico esiste eventualmente l’onere di dimostrare di non avere responsabilità, ad esempio per comportamenti inadeguati dell’automobilista. (ASAPS)
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