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Roma - Donna ferita in incidente causato da pirata muore a causa di presunti errori medici, condannato per omicidio colposo l’automobilista

La decisione della Suprema Corte di Cassazione

Foto Blaco - archivio Asaps

 

(ASAPS), 8 giugno 2011 – Il pirata della strada è condannato per omicidio colposo anche se la vittima è deceduta a causa di presunti errori medici. La decisione arriva dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 22165 del 1 Giugno 2011, ha deciso di rigettare il ricorso presentato da un cittadino extracomunitario. L’incidente avvenne in Repubblica Ceca, dove tre donne rimasero ferite gravemente in un incidente causato dall’uomo che effettuò un sorpasso in un punto vietato. Una delle tre donne, dopo i primi soccorsi in loco, venne portata in Italia per essere sottoposta a cure mediche particolari. La paziente morì in ospedale, presumibilmente a causa dell’incuria dei medici e del personale sanitario, in seguito a un’embolia. I giudici del Palazzaccio hanno però deciso che le presunte responsabilità del personale medico non bastano per scagionare il pirata dall’accusa di omicidio colposo. L’omicidio si sarebbe verificato, secondo la cassazione, in primo luogo a causa dell’incidente, e, successivamente, per le mancanze sanitarie. La prima causa, l’incidente, è quindi predominante sulla seconda. L’automobilista rischia una pena che va da 1 a 5 anni, come prevede il codice penale italiano, all’art. 589 comma 2. Sulla decisione degli “Ermellini” non ha influito neanche la diversa trattazione del caso, dal punto di vista clinico, tra la Repubblica Ceca e l’Italia, perché la donna è stata curata in entrambe le nazioni. Secondo la Cassazione, vige sempre e comunque il principio del nesso causale, in base al quale chi ha la prima colpa di qualcosa, paga per tutti. La scelta di giudizio della Cassazione, che conferma le sentenze in primo grado e in appello, annulla il ricorso presentato della difesa, che si basava sul principio che il nesso causale dell’omicidio fosse stato interrotto nel momento in cui la paziente è stata trasferita in Italia per le cure. La difesa aveva presentato ricorso anche per alcuni vizi di forma, tra cui il mancato passaggio dagli uffici consolari delle pratiche. Vizi considerati infondati perché la Repubblica Ceca è uno stato membro della Comunità europea. (ASAPS)

 

 

Mercoledì, 08 Giugno 2011
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