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Roma - Anche la “famiglia di fatto” ha diritto al risarcimento in caso di incidente stradale

Lo ha stabilito la Cassazione che ha riconosciuto alla convivente di un uomo morto a causa di un sinistro stradale gli stessi diritti della moglie

Foto Blaco - archivio Asasp

(ASAPS), 10 giugno 2011- Con la sentenza n. 12278 i giudici della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione hanno stabilito che, in caso di morte per incidente stradale,  la “convivente ha gli stessi diritti di una moglie” e, come quest’ultima, deve essere risarcita.

L’episodio che ha prodotto la decisione dei Supremi Giudici si riferisce al caso di un calabrese, che, dopo aver lasciato la famiglia naturale, aveva intrapreso una convivenza con un’altra donna e con la figlia di lei. L’uomo era però deceduto nel 1993 in un sinistro stradale e a seguito della sua morte, i tre figli legittimi e la moglie avevano chiesto i danni alla compagnia di assicurazione della società di trasporti coinvolta nell’incidente. A sorpresa sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Milano avevano riconosciuto l’indennizzo non solo alla famiglia legale, ma anche alla nuova convivente e alla figlia di questa suscitando l’insoddisfazione della moglie e dei figli naturali che avevano deciso di opporsi alla decisione in Cassazione. I giudici della Suprema Corte hanno però respinto la richiesta d’appello ribadendo che al momento della valutazione del danno prodotto dalla morte dell’uomo è scattata la parificazione tra "la famiglia legale" e quella "di fatto" poiché la natura del legame affettivo con la nuova compagna e la figlia era talmente stabile da garantire automaticamente il diritto ai danni. (ASAPS)

 

 

Venerdì, 10 Giugno 2011
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