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Corte di Cassazione 11/06/2011

Giurisprudenza di legittimità - Sottrarre una autovettura sottoposta al sequestro amministrativo non necessariamente configura il reato di omessa custodia previsto e punito dall’articolo 334 del codice penale

(Cass. Pen., Sez.VI, 4 ottobre 2010 n. 35578)

(omissis)
RITENUTO IN FATTO
1. Avverso la sentenza con cui il Tribunale di yyyy  proscioglieva yyyy dal reato di cui all’articolo 334 del codice penale, perchè il fatto (aver sottratto una autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, affidata alla sua custodia, utilizzandola) non è previsto dalla legge come reato, ricorre il competente procuratore generale, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 15 e 334 del codice penale e art. 9 legge n. 689 del 1981, e art. 213 d.l.gs. n. 285 del 1992, art. 213.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale si è attenuto all’insegnamento confermato dalla più recente giurisprudenza di questa Sezione, secondo la quale, ferma restando la non applicabilità del principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, il mero uso di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo (tale è quello disposto nella specie, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 13, comma 3) non configura il reato di cui all’art. 334 del codice penale quando la condotta non risulti effettivamente idonea ad eludere il vincolo posto sul bene e non sia sorretta dalla corrispondente specifica volontà dell’autore dell’illecito, e fermo restando che l’uso per sè non integra la nozione penalistica di deterioramento del mezzo (sez. VI, sent. 42582 del 22.9 - 6.11.2009, rv 244853; Sez. VI, sent. 7029 del 21.11.2009 - 22.2.2010, rv 246075), dovendo com unque darsi conto di come la peculiarità dell’uso in corso realizzi, o abbia determinato, il deterioramento.
Nel caso di specie il Giudice del merito ha espresso uno specifico concreto apprezzamento di fatto, secondo il quale non si era realizzata alcuna sottrazione o dispersione del mezzo (penultimo capoverso di pag. 4 della sentenza).
Il ricorso della parte pubblica non contesta a tale apprezzamento alcun vizio di legittimità o di motivazione (tra quelli soli rilevanti ai sensi dell’art. 606 comma 1 cpp), limitandosi a riproporre, con il modulo utilizzato, l’argomentazione sulla non configurabilità del principio di specialità: sul che non si può che convenire, ma constatando che la censura non è pertinente ed è quindi generica, in relazione allo specifico, non contestato ed assorbente apprezzamento di fatto appena ricordato.

P.Q.M.
Inammissibile il ricorso

(omissis)

Da polnews

Sabato, 11 Giugno 2011
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