Foto Coraggio-archivio Asaps (ASAPS), 30 maggio 2011- In caso d’incidente per guida in stato d’ebbrezza, l’assicurazione può rivalersi sul guidatore ubriaco grazie ad una clausola contrattuale che prevede la copertura assicurativa solo in caso di circolazione stradale in uno stato cosciente. A stabilirlo la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11373 depositata il 23 maggio 2011 che si è pronunciata su una vicenda che riguarda il padre di un giovane che si era messo alla guida dopo aver alzato il gomito, causando un sinistro. In virtù della clausola prevista nel contratto la compagnia assicurativa aveva chiesto al genitore di essere risarcita per una somma di 3 miliardi, dal momento che aveva dovuto pagare per un sinistro causato dal figlio dell’assicurato, che guidava in stato d’alterazione psicofisica dovuta all’alcol. Il cliente in sua difesa aveva definito tale clausola vessatoria, dal momento che determinava un forte squilibrio fra i diritti e doveri delle parti contrattuali in caso di comportamenti colposi messi in atto da persone diverse dall’assicurato, e per evitare di rifondare i danni richiesti aveva optato con i suoi legali per il ricorso in Cassazione. I giudici di piazza Cavour hanno però stabilito che le clausole previste dall’assicurazione non possono considerarsi vessatorie e che pertanto la società assicurativa ha il diritto di rivalersi in caso di guida del veicolo assicurato da parte di un conducente in stato di alterazione alcolica accertata e non contestata, sia nel caso in cui il veicolo sia guidato da chi ha stipulato il contratto o meno. (ASAPS)
|
|
© asaps.it |