Domenica 22 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 15/06/2011

Giurisprudenza di legittimità - La condotta dell’utente della strada deve essere improntata alla massima prudenza, in modo da poter ovviare alle eventuali inosservanze altrui

(Cass. Pen., sez.IV, n. 41056 del 22 novembre 2010)

(omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di (omissis) ha ritenuto R. E. responsabile del reato di cui all’art. 589 cod. pen. in relazione all’incidente stradale nel quale ha perso la vita S. F., in concorso di colpa con quest’ultimo, e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo ha condannato ad otto mesi di reclusione.
La Corte di appello ha confermato la sentenza riducendo la pena inflitta a quattro mesi di reclusione a seguito di giudizio di prevalenza delle attenuanti; a tale determinazione la Corte perveniva ribadendo la responsabilità del R. ma sottolineando la notevole rilevanza del concorso di colpa della persona offesa.
L’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente concorda con la sentenza circa la ricostruzione della dinamica dell’incidente, avvenuto nel momento in cui l’autovettura del R. si accingeva a svoltare a sinistra, in corrispondenza di un incrocio, andando ad impattare con il motociclo condotto dalla vittima che proveniva dalla parte opposta. Sostiene però che la sentenza è illogica laddove da un lato riconosce che il motociclo viaggiava ad una velocità alquanto sostenuta, 75 km/h, superiore a quella consentita e comunque non adeguata alle condizioni del luogo dove, a causa di lavori in corso, vi era il limite di 20 km/h; e tuttavia reputa poco prudente la manovra del R. per aver impegnato l’incrocio nonostante il sopraggiungere del motociclo; sostiene che non si può pretendere che un automobilista impegni un incrocio solo quando la strada è completamente libera e che il R. si è comportato correttamente dal momento che quando ha iniziato la manovra il motociclo era molto distante e l’impatto è avvenuto solo a causa della eccessiva velocità a cui il medesimo procedeva.
Il ricorso non merita accoglimento.
Le circostanze di fatto in cui si è svolto l’incidente, come sopra riferite dal ricorrente, sono pacifiche, limitandosi quest’ultimo a contestare la propria responsabilità ribadendo che l’impatto si è verificato esclusivamente per la eccessiva velocità del motociclo (75 km, mentre il limite era di 20 km/h) laddove la propria autovettura procedeva a non più di 18 km/h.
Tale prospettazione non può essere condivisa per le ragioni puntualmente e correttamente poste in luce dalla Corte di appello che, pur non negando la rilevanza del comportamento della persona offesa, ha sottolineato come il R., nell’apprestarsi ad effettuare la svolta a sinistra, aveva un’ottima visibilità di tutto il tratto della corsia opposta da cui proveniva lo S., il che escludeva che il sopraggiungere di quest’ultimo potesse considerarsi evento improvviso ed eccezionale e quindi imprevedibile; ed ha ritenuto, esattamente, che in tale situazione il R. errò colposamente nel ritenere di poter effettuare la manovra senza danni, sottostimando la velocità del motociclo o confidando nel fatto che avrebbe rallentato. Era invece obbligo del R. attendere fino a che la situazione della strada non gli consentisse di compiere in sicurezza la manovra, come stabilito dalla norma di precedenza di cui all’art. 145 C.d.S. e della regola di comportamento, anch’essa già richiamata dalla Corte di appello, che impone al conducente di un veicolo di tenere un comportamento improntato alla massima prudenza, regolando la condotta in relazione a quella, anche imprudente, degli altri utenti della strada fin anche neutralizzando le infrazioni alle norme della circolazione e le imprudenze altrui, al fine di evitare incidenti.
Al rigetto del ricorso fa seguito l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
(omissis)

 

Da polnews

Mercoledì, 15 Giugno 2011
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK