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Giurisprudenza di merito - Circolazione stradale - art. 126 bis CdS - incompetenza territoriale sollevata con fax

(G.d.P. Taranto n. 1343 del 21 aprile 2011)

(omissis)

SVOLGI MENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 11.02.2011 il ricorrente impugnava il verbale n. 1260001008384 r.g. 211523 redatto in data 02.11.2010 e non contestato immediatamente dal Comando Polizia Stradale di C. per la presunta violazione del 2° comma dell’art. 126 bis del Codice della Strada con riferimento al verbale SCV/0001621703, commessa per non aver indicato i dati del conducente del veicolo a seguito di precedente verbale.
Fissata l’udienza di comparizione per il giorno 23.03.2011 con decreto-ordinanza di questo Ufficio, in tale data non era emanato alcun provvedimento di sospensione.
La parte opposta faceva pervenire in data 11.03.2011 comparsa di costituzione e risposta con allegata la documentazione ex art. 23 L.689/81 ed eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del giudice adito.
Alla successiva udienza del 30.03.2011, compariva sia la dr.ssa P. Maria, sia il sostituto del difensore incaricato dal ricorrente, che si riportavano agli atti depositati, chiedendone l’accoglimento.
La causa era istruita con deposito da parte dell’opponente del verbale di contestazione e copia di giurisprudenza conferente.
Sulla base della documentazione agli atti, l’opposizione era decisa all’udienza del 21.04.2011 ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81, con lettura del dispositivo fine udienza e con riserva di motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va premesso che il verbale di accertamento è stato iscritto a ruolo il giorno 11.02.2011 ai sensi dell’art. 204 bis del Nuovo Codice della Strada.
Il 1° comma dell’art. 204 bis prevede, come ben noto, la competenza del giudice del luogo della commessa violazione, con facoltà alla parte opposta di sollevare alla prima udienza e/o nel primo atto difensivo l’incompetenza territoriale del giudice ai sensi del 1° comma dell’art. 38 cpc.
Poiché la Prefettura di C., già con la nota prot. N. 8800 del 14.03.2011, pervenuta con fax in data 16.03.2011, ha sollevato ai sensi dell’art. 204 bis del CDS. l’eccezione di incompetenza territoriale di questo GDP di Taranto, quest’ultimo non può che accogliere tale eccezione, dichiarando la sua incompetenza territoriale, atteso che la violazione principale é avvenuta in territorio di Chieti, ovvero del luogo doveé stata accertata la violazione di cui al verbale SCV/0001621703.
In particolare, la presunta violazione è stata accertata nel Comune di Chieti, per cui competente a decidere è il Giudice di Pace di Chieti, per come già era anche indicato nel verbale impugnato.
A conferma della suddetta competenza per come delineata é intervenuta la Corte di Cassazione Sez. 2, con ordinanza n. 17580 del 09/08/2007, stabilendo il principio:
“ È territorialmente competente a decidere l’opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell’articolo 126 bis, comma secondo, cod. strada - sanzionante il proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non comunichi nel termine previsto le generalità del conducente al momento della commessa infrazione - il giudice del luogo dove ha sede l’organo di polizia procedente, giacchè l’infrazione si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa. (Nella specie il Giudice di Pace di Viareggio, con ordinanza del 9 novembre 2006, aveva sollevato di ufficio regolamento di competenza avverso il decreto dell’8 maggio 2006 del Giudice di Pace di Lucca che lo aveva indicato competente e la S.C. ha dichiarato la competenza del Giudice di Pace di Lucca, dove aveva sede la Sezione di Polizia stradale procedente).“
Compensa integralmente le spese di lite in questa fase del giudizio

P.Q.M.
Il giudice di Pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da D.F.A. con ricorso depositato il 11.02.2011 al verbale nr. 126/0001008384, visto l’art. 204 bis del CDS e l’art. 23 della legge n.689/81,così provvede:
1) dichiara la propria incompetenza per territorio e conferma quella del Giudice di Pace di Chieti, dando termine 60 giorni dalla data attuale per la riassunzione;
2) compensa le spese di giudizio

(omissis)

Da polnews

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Venerdì, 17 Giugno 2011
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