Gentile redazione, ad un autotreno, che trasporta sul rimorchio ovvero solo sull’autocarro, o ancora su entrambi i veicoli che costituiscono il complesso veicolare merce indivisibile, quale è la sporgenza massima longitudinale posteriore consentita per ogni singolo veicolo che lo costituisce? In sostanza i tre decimi di sporgenza vanno considerati sulla lunghezza effettiva dell’autotreno, ovvero solo su quella del rimorchio o dell’autocarro? Grazie per il quotidiano contributo. email-Bra (Cn)*** (ASAPS) Il comma 2 , dell’art. 164 CdS prescrive che "Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall’art. 61". Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che i 3/10 devono essere conteggiati sulla lunghezza effettiva dell’autotreno nel rispetto dei limiti massimi previsti dall’art. 61 CdS. (ASAPS) |
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