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Roma - Se la moglie non può avere più rapporti a seguito di un incidente stradale, anche il marito va risarcito

Lo ha stabilito la Cassazione che ha disposto un indennizzo economico per il coniuge di una donna rimasta invalida a causa di un pirata della strada

(ASAPS), 23 giugno 2011- La Terza Sezione Civile della Cassazione, con una sentenza depositata lo scorso 16 giugno 2011, ha disposto un risarcimento in denaro a favore del coniuge di una donna che, investita da un pirata della strada, ha riportato lesioni al bacino talmente gravi da non poter più avere una normale vita sessuale. Secondo i giudici della Suprema Corte infatti, il danno subito dalla vittima vede lesa anche la sfera intima del marito.

Nel caso di specie, peraltro, nei confronti del coniuge non deve considerarsi come categoria di danno il cosiddetto danno “di riflesso”, così come si è ritenuto in passato, ma va affermata la risarcibilità del danno “poiché conseguenza normale dell’illecito secondo il principio della c.d. regolarità causale”. La decisione degli ermellini muove dall’assunto che “la vita sessuale è un aspetto fondamentale della persona umana e il fatto illecito che determina in tal senso una lesione ai danni della vittima del sinistro stradale comporta conseguenze pregiudizievoli che sono senz’alcun dubbio risarcibili in virtù dell’articolo 2059 del codice civile, ossia riferibili alla sfera della categoria del danno non patrimoniale. Ne discende che risulta violato anche il diritto del marito ad avere rapporti sessuali con la moglie tanto da comportare la risarcibilità del danno da liquidare in via equitativa secondo i canoni stabiliti dall’articolo 1223 del codice civile anche se, pur sofferto da soggetto diverso da colei che ha subito le lesioni, poiché conseguenza nomale dell’illecito secondo il criterio della c.d. regolarità causale”. Inoltre, prosegue la sentenza “trattandosi di danno non patrimoniale, la liquidazione non può che essere equitativa ex art. 1226 del Codice Civile” (ASAPS)

 

Giovedì, 23 Giugno 2011
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