E’ legittima la clausola del disciplinare di gara che impone la firma autografa in originale della copia del documento di riconoscimento dell’offerente. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ribalta l’appellata sentenza del Tar Liguria che aveva dichiarato illegittima la clausola del disciplinare di un’asta immobiliare la quale, a pena di esclusione, imponeva la sottoscrizione del concorrente sulla copia del documento, formalismo ritenuto dal Tar illogico e sproporzionato. Pertanto, non può essere invalidata una gara pubblica che contempli, a pena di esclusione, analoga prescrizione nella relativa lex specialis. Il Tar Liguria era stato chiamato a decidere sull’impugnazione del verbale di aggiudicazione e del disciplinare di gara, relativi ad un’asta immobiliare, nella parte in cui il primo aveva escluso la ricorrente, senza che fosse stata aperta la busta contenente l’offerta economica. Una delle partecipanti si era vista estromettere in quanto non aveva apposto la propria firma autografa sulla fotocopia del documento di identità che aveva prodotto. Il Tar adito in primo grado annullava l’aggiudicazione dell’immobile riconoscendo illegittima la clausola del disciplinare di gara in quanto imponeva un “inutile formalismo”. Il ricorrente in appello ha invece sottolineato la doverosità dell’esclusione della ricorrente in primo grado, poiché la lex specialis della gara prevedeva la sanzione dell’esclusione per l’ipotesi di omessa sottoscrizione della fotocopia del documento, rilevando che tale onere non fosse né illogico né sproporzionato. Il Consiglio di Stato, riconoscendo che l’adempimento della sottoscrizione era previsto “a pena di esclusione”, ha accolto la doglianza dell’appellante ritenendo legittima la clausola del disciplinare che imponeva l’onere della firma sulla copia del documento. La mancata illogicità è stata ancorata all’attribuibilità della domanda di partecipazione al soggetto offerente, attraverso la comparazione delle sottoscrizioni presenti sull’istanza e sull’offerta a quella apposta sul documento. Infine l’adempimento non è stato ritenuto sproporzionato poiché limitato alla semplice lettura del bando e all’apposizione della sottoscrizione.
(Nota di Laura Biarella)
Consiglio di Stato Sezione VI Sentenza 22 marzo - 27 aprile 2011, n. 2478
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