Foto Coraggio - Archivio Asaps
(Asaps) Mentre la Francia, di fronte ad una recrudescenza in aprile dell’incidentalità stradale, approva una norma che elimina ogni preavviso per qualsiasi tipo di misuratore elettronico della velocità e trasforma i grandi eccessi di velocità in delitti, da noi cade un altro muro di contenimento della velocità, causa e concausa della gravità degli incidenti. Infatti viene ribadito che anche per il sistema anti velocità Telelaser serve l’avviso con segnalazione preventiva della postazione. La Corte di Cassazione ha appena ribadito che sono da ritenersi nulle le multe inflitte tramite questo strumento - il famoso sistema a puntamento - se non viene segnalata preventivamente la presenza dell’apparecchio. Secondo gli ermellini infatti "l’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto in un primo momento per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia" deve essere esteso anche "a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia". In particolare, la Seconda sezione civile - sentenza 13727 - si è così espressa su un ricorso di un automobilista di Parma, M.R., che il 26 luglio 2007 si era visto multare per mancato rispetto del limite di velocità da un apparecchio telelaser non preventivamente segnalato. Secondo il Tribunale di Parma la multa doveva considerarsi valida in quanto, a suo dire, non sarebbe stata necessaria la preventiva segnalazione. Di diverso avviso piazza Cavour che, pur dichiarando estinto il ricorso dell’automobilista per intervenuta transazione con il comune, ha colto l’occasione per ricordare "l’obbligo di preventiva segnalazione dell’apparecchio" di rilevazione della violazione del Cds. Pena l’annullamento della multa. La sentenza non ci sorprende anche per il fatto che l’obbligo era stato già esteso a modalità di controllo effettuate con tutti gli apparecchi fissi e mobili dalla legge n.160 del 2007 di conversione del D.L. n.117 del 2007. Tuttavia il Telelaser presenta alcuni aspetti nelle modalità di funzionamento che sono di peculiare importanza per la sicurezza stradale. Il primo è quello che con l’utilizzo di questo strumento il conducente solitamente viene fermato immediatamente e quindi subito identificato e non può poi dire che non ricordava chi era alla guida o che il veicolo lo stava guidando la nonna o, se la nonna è senza patente, la badante ucraina che l’accudisce. Questo aspetto si traduce in un puntuale prelievo in diretta dei punti patente e quindi con una grande efficacia dissuasiva dello strumento. Inoltre il Telelaser, proprio per le sue procedure di attivazione, non può essere paragonato ad una sorta di slot machine per l’incasso facile come avviene spesso - dobbiamo ammetterlo - con gli altri "dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia" Così mentre i cugini d’oltralpe prevedono il carcere per i cosiddetti grandi eccessi di velocità, cioè quelli che il codice stradale francese identifica nel superamento del limite di oltre 50 chilometri orari, che diventano delitti e chi sgarra andrà in carcere, sia in caso di prima infrazione che di recidiva, con sanzioni estremamente pesanti in caso di reiterazione, noi prima abbiamo abbassato i punti prelevati da 5 a 3 per le velocità della fascia da 10 a 40 km oltre il limite e da 10 a 6 punti per quelle da 40 a 60 km oltre la velocità indicata nel cartello (legge 120 del 29 luglio 2010), poi abbiamo messo quasi la museruola anche ai Telelaser. Mentre i francesi annunciano che entro il 2012 aumenteranno di un migliaio le postazioni radar fisse (senza preavviso) da noi si è provveduto a depotenziare anche l’efficacia degli strumenti che consentono l’accertamento in diretta e la contestazione immediata della sanzione. Il preavviso anche per il Telelaser come per gli altri strumenti misuratori di velocità potrebbe essere ancora efficace, ma dovremmo avere disponibile una pattuglia ogni 5 km. Di questo passo si arriverà all’obbligo del preavviso degli Autovelox e Telelaser con la banda della polizia o quella del paese attraversato. Ma sì almeno sarà una festa... (Asaps)
Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sezione II, 22 giugno 2011, n. 13727
Circolazione stradale - Telelaser - Obbligo di segnalazione con cartello - Sussiste.
L’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento, dall’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella legge n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, menzionati nell’art. 201, comma 1-bis, lett. f), del codice della strada, è stato successivamente esteso, con l’entrata in vigore dell’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella L. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia.
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