Aggiornati per l’anno 2011 gli importi relativi ai punti di invalidità ai fini del calcolo del danno biologico di lieve entità di cui all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005).
I nuovi importi, approvati con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 27 giugno 2011, sono così stabiliti:
• Euro 759,04 per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidità;
• Euro 44,28 per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.
(Confronta la tabella del danno biologico di lieve entità con i valori aggiornati al presente provvedimento. Si segnala altresì il servizio "Calcola il danno biologico)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 17 giugno 2011
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. (11A08453)
(GU n. 147 del 27-6-2011)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto, in particolare, l’art. 139, comma 5, del predetto codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita’ derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1, del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle Attivita’ produttive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall’ISTAT;
Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale e’ stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 117 del 21 maggio 2011;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 27 maggio 2010, adottato ai sensi dell’art. 139, comma 5, del codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2010;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 maggio 2010, applicando la maggiorazione del 2,6% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2011;
Decreta:
Art. 1
A decorrere dal mese di aprile 2011, gli importi indicati nel comma 1, dell’art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 27 maggio 2010, sono aggiornati nelle seguenti misure: settecentocinquantanove euro e quattro centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di invalidita’, di cui alla lettera a); quarantaquattro euro e ventotto centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilita’ assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 giugno 2011.
Il Ministro: Romani
da Altalex
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