Poiché la fattispecie di cui all’art. 186, comma 1, lett. a), c.s. (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8) è stata depenalizzata dall’art. 33, comma 4, L. n. 120/2010, non si devono trasmettere gli atti alla competente autorità amministrativa, “in considerazione del principio di legalità - irretroattività”, operante sia per gli illeciti penali (art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi (art. 1, L. n. 689/1981, richiamata dall’art. 194 c.s.), e non rinvenendosi nella L. a 120/2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività.
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