E’ legittima la revisione della patente di guida se l’automobilista è risultato in stato di ebbrezza alcolica a mezzo etilometro. Con la sentenza 18 marzo 2011, n. 1669, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito ad una controversa questione sulla legittimità o meno della revisione della patente di guida di un automobilista, fermato dai Carabinieri alla guida della sua autovettura, in stato di ebbrezza alcolica.
A tal riguardo, il T.R.G.A.- Sezione autonoma di Bolzano- aveva precedentemente accolto il ricorso proposto dal summenzionato conducente, in quanto il provvedimento impugnato avrebbe presentato un difetto di motivazione poiché in esso era stata semplicemente ripetuta la previsione dell’art. 128, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, senza che fossero specificati i presupposti di fatto che avrebbero determinato l’insorgere di dubbi sull’esistenza dei requisiti psico-fisici e dell’ idoneità alla guida dell’automobilista, elementi necessari per la titolarità della patente di guida Prima di tutto il Consiglio di Stato ha premesso che il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento dei trasporti terrestri presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, con il quale era stata disposta la revisione della sua patente di guida, ai sensi dell’art. 128, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod., si fondava sulla necessità di verificare la persistenza di quei presupposti richiesti non soltanto per l’acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida (C.d.S., Sez. VI, 8 giugno 2010, n. 3633; Cass. Civ., Sez. I, 12 gennaio 2000, n. 276). Per tali ragioni, non è consentito inquadrare la suddetta revisione come sanzione amministrativa, seppur accessoria, piuttosto come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, necessario per salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale, e dunque come misura preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza dei requisiti previsti dalla legge. Pertanto, l’accertamento a mezzo etilometro di un tasso anche solo leggermente superiore ai limiti di legge, costituisce un motivo oggettivamente sufficiente per giustificare l’applicazione del provvedimento ex art. 128 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto tale condizione è fonte di dubbio dell’idoneità psico-fisica dell’automobilista fermato dalle forze dell’ordine.
Inoltre, i Giudici di Palazzo Spada hanno puntualizzato che nella fattispecie esaminata, l’automobilista era stato sorpreso alla guida della propria autovettura in manifesto stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico di 2,74 g/l, che, secondo le indicazioni della scienza medica determina una notevole diminuzione delle percezioni nonchè l’inidoneità assoluta del conducente alla guida. Orbene, in virtù dell’elevato tasso alcolico, l’Amministrazione ha ordinato legittimamente la revisione della patente di guida dell’automobilista, mediante provvedimento motivato, anche per relationem agli atti dell’organo prefettizio e degli organi accertatori. Per tali motivi, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, in riforma della gravata sentenza, ha statuito il rigetto del ricorso proposto in primo grado, ritenendo le relative censure prive di fondamento.
( Nota di Maria Elena Bagnato)
Consiglio di Stato Sezione VI Sentenza 18 marzo 2011, n. 1669
N. 09591/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9591 del 2006, proposto da:
Ministero dei Trasporti, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
M. S., Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Traffico e Trasporti, non costituiti;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00303/2005, resa tra le parti, concernente REVISIONE PATENTE DI GUIDA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2011 il Cons. Bernhard Lageder e udito per le parti l’avvocato dello Stato Pisana;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.R.G.A.-Sezione autonoma di Bolzano accoglieva il ricorso proposto da Marcocci Stefano avverso il provvedimento n. 515/128/01 del 17 aprile 2001 del Dirigente generale del Dipartimento dei trasporti terrestri presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, di reiezione del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento n. 0006/10 del 10 novembre 2000 del Direttore dell’ufficio provinciale della M.C.T.C., con il quale era stata disposta la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod., per essere il ricorrente in data 10 giugno 2000 stato colto dai Carabinieri di Bressanone alla guida della sua autovettura in stato di ebbrezza alcolica (con accertamento di un tasso alcolemico di 2,74 g/l). Annullava pertanto il gravato provvedimento, a spese interamente compensate fra le parti.
2. Il T.R.G.A. accoglieva il ricorso sotto il profilo del difetto di motivazione dell’impugnato provvedimento, che si sarebbe limitato a ripetere la previsione dell’art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, senza precisare i concreti presupposti di fatto che avrebbero fatto dubitare della persistenza dei requisiti psico-fisici necessari per la titolarità della patente di guida.
3. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Amministrazione soccombente, deducendo i seguenti motivi: a) l’erronea omessa considerazione che il potere-dovere, di natura preventiva/cautelare, di disporre la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, non era subordinato all’accertamento giudiziale della responsabilità del soggetto destinatario in termini di illiceità penale o amministrativa, essendo per contro sufficiente l’insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dell’idoneità psico-fisica a condurre il veicolo; b) l’erronea affermazione dell’insufficienza di motivazione, nella specie congruamente esplicata, anche per relationem, sia nel provvedimento di revisione, sia nel provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico. Chiedeva dunque, in riforma della gravata sentenza, il rigetto del ricorso in primo grado.
4. Sebbene ritualmente evocato in giudizio, l’appellato ometteva di costituirsi.
5. Alla pubblica udienza del 15 febbraio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato e merita accoglimento.
1.1. Giova premettere, in linea di diritto, che il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all’art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e succ. mod. è subordinato all’insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici e psichici prescritti o della sua idoneità tecnica, senza che assurga a relativo presupposto l’accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo. La disposizione non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale, e dunque come misura cautelare/preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica alla guida, richiesta non soltanto per l’acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida (sulla natura del provvedimento in esame, v. C.d.S., Sez. VI, 8 giugno 2010, n. 3633; Cass. Civ., Sez. I, 12 gennaio 2000, n. 276).
In considerazione dell’evidenziata funzione cautelare/preventiva – e non sanzionatoria – dell’istituo della revisione della patente di guida deve, in particolare, ritenersi motivo sufficiente a legittimare l’adozione del provvedimento ex art. 128 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il mero dato obiettivo dell’accertamento, a mezzo etilometro, di un tasso sensibilmente superiore ai limiti di legge, costituendo siffatta condizione di guida senz’altro ragionevole fonte di dubbio in ordine alla persistenza dell’idoneità psico-fisica in capo al conducente titolare della patente di guida.
1.2. Nel caso di specie, dal provvedimento di revisione del 10 novembre 2000 e dagli atti ivi richiamati, in ispecie dal provvedimento n. 5019157 del 10 novembre 2000 del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano (che a sua volta richiama il rapporto n. 88/252 del 10 giugno 2000 del nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri di Bressanone), col quale all’odierno appellante è stata irrogata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente di guida per la durata di 45 giorni, emerge che il medesimo il giorno 10 giugno 2000 (in località Bressanone) era stato colto alla guida della propria autovettura in manifesto stato di ebbrezza alcolica, con l’elevato tasso alcolemico di 2,74 g/l accertato a mezzo etilometro, che secondo le acquisizioni della scienza medica – peraltro recepite sul piano normativo dall’art. 186 d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che all’epoca del fatto de quo configurava il superamento della soglia di 0,5 g/l quale illecito penale e, attualmente, prevede un’ipotesi aggravata di reato (con la sanzione accessoria della revoca della patente di guida in caso di recidiva nel biennio), qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso superiore a 1,5 g/l – comporta una forte diminuzione delle percezioni del conducente e la sua inidoneità assoluta alla guida.
A fronte dell’accertato elevato tasso alcolemico, l’Amministrazione del tutto legittimamente – con un provvedimento peraltro congruamente motivato, anche per relationem agli atti dell’organo prefettizio e degli organi accertatori – ha fatto ricorso allo strumento preventivo della revisione della patente di guida.
1.3. In riforma della gravata sentenza, s’impone dunque il rigetto del ricorso proposto in primo grado, essendo le relative censure prive di fondamento.
2. Si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso in primo grado; dichiara le spese del doppio grado interamente compensate fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente Roberto Garofoli, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Claudio Contessa, Consigliere Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/03/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
da Altalex
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