In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il pagamento in misura ridotta è consentito, ai sensi dell’art. 202, comma 1, del codice stesso, entro i sessanta giorni dalla contestazione; pertanto, ove l’adempimento avvenga in data successiva allo spirare del termine indicato, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione, a norma dell’art. 203, comma 3, dello stesso codice, mentre la somma pagata in ritardo va trattenuta come acconto sul totale.
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