Sono a porre un quesito in merito alle modalità con cui si applicano le sanzioni accessorie alla carta di qualificazione del conducente (CQC), in riferimento agli artt. 14 e 23 del D.Lgs. 21.11.2005 n.286. Si chiede nello specifico se in alcune fattispecie di violazioni di natura amministrativa al Codice della Strada, commesse nell’ambito di applicazione della CQC, che prevedono il ritiro della patente di guida diretto alla sospensione della stessa (art.216 C.d.S.) le sanzioni accessorie si debbano applicare alla CQC oppure alla patente di guida. Esempi: violazione dell’art.148-cc. 10 e 16, decurtazione di 10 punti dalla CQC e sospensione della patente di guida oppure decurtazione di 10 punti e sospensione della CQC; violazione art.172-cc. 1 e 10, decurtazione di 5 punti dalla CQC e sospensione della patente di guida in caso di recidiva nel biennio oppure decurtazione di 5 punti e sospensione della CQC in caso di recidiva nel biennio. email-San Gregorio nelle Alpi (Bl) *** (ASAPS) In riferimento a quanto esposto nel quesito, si rappresenta che la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida si applica solo al predetto documento; mentre la decurtazione dei punti è applicabile solo alla CQC quando prescritta. Si precisa che la revoca della patente di guida comporta automaticamente anche la revoca della CQC. (ASAPS)
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