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Articoli 28/06/2004

La disciplina del trasporto del latte crudo

La disciplina del trasporto del latte crudo
Rocco Panetta *

Si continua l’approfondimento della tematica del trasporto degli alimenti di origine animale, con attenzione particolare ai risvolti pratici per l’effettuazione dei controlli sul trasporto di quegli alimenti per i quali necessita l’attestazione ATP dei veicoli. Un’attenzione particolare merita il trasporto di latte crudo, che può essere effettuato esclusivamente da veicoli con cisterna munita di attestato nazionale (od internazionale) ATP, poiché detto attestato costituisce l’unica garanzia legale che la carrozzeria, in questo caso la cisterna,del veicolo è stata costruita ed attrezzata in modo tale che la temperatura prescritta,che nel caso del latte crudo è massimo +10° C, possa essere mantenuta durante tutto il trasporto. Tutto ciò avviene per le cisterne con attestato ATP, con classificazione IN (Isotermica Normale) oppure IR (Isotermica Rinforzata), mentre sulla carta di circolazione deve essere riportata la dicitura:"cisterna per il trasporto di liquidi alimentari in regime di temperatura controllata", come è stato chiaramente disposto dalla Circolare 21 Luglio 1998, n. 64 Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Infatti il DPR 54 del 14 Gennaio 1997, in attuazione di direttiva CEE, ha regolamentato specificamente la materia stabilendo l’obbligo della refrigerazione del latte negli allevamenti alla temperatura di +6°C dopo la mungitura degli animali, che avviene tutti i i giorni dell’anno due volte a distanza di almeno 12 ore,ed una temperatura di trasporto di massimo +10°C,salvo il caso di trasporto del latte effettuato entro due ore dalla mungitura,che è puramente teorico perché tutti i raccoglitori italiani di latte crudo effettuano un solo trasporto di latte al giorno, che è il prodotto di due mungiture avvenute a distanza di almeno dodici ore l’una dall’altra. Il Decreto Ministro Sanità 10 Aprile1988, che consentiva il trasporto del latte,con una limitazione chilometrica di 150 km, con veicoli muniti di cisterna,anche scarrabile, sprovvista di attestazione ATP, o il trasporto con bidoni,sempre con limitazione chilometrica del trasporto,non può più essere applicato, perché si tratta di trasporti effettuati con mezzi non costruiti ed attrezzati in modo che la temperatura prescritta(+10°C) possa essere mantenuta durante tutto il trasporto (Allegato C, Capitolo V del DPR 54/97). Un altro aspetto relativo alla tematica del trasporto degli alimenti di origine animale è quella dell’obbligo del libretto di idoneità sanitaria (art. 14 Legge 283/62) per il conducente,od un’altra persona legittimamente trasportata,di un veicolo che deve essere munito di autorizzazione sanitaria per il trasporto di alimenti (art. 44 DPR 327/80), obbligo confermato dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., Sez. I, n. 11468 del21/12/1996) per gli addetti al trasporto dei generi alimentari, non operandosi nell’art. 14 della Legge 283/62 alcuna distinzione tra i prodotti alimentari confezionati e non. Si evidenzia che il secondo comma dell’art14 della legge 283/62 vieta di assumere o mantenere in servizio personale non munito del libretto di idoneità sanitaria, e che la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. VI, n. 4646 del19/05/83), ha considerato privo del libretto di idoneità sanitaria anche colui che sia in possesso di tessera sanitaria scaduta che,ricordiamo, ha la validità di un anno,rinnovabile. L’inottemperanza a questa disposizione comporta anche l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione sanitaria al trasporto fino a 10 giorni (art. 21 Legge 689/81), la cui impugnazione deve avvenire davanti al giudice amministrativo (Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 3467 del 13/04/94). Ebbene le norme relative al libretto di idoneità sanitaria non si applicano ai veicoli che circolano nell’ambito territoriale delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia,Toscana, poiché queste sono le Regioni che, al momento,hanno abolito l’obbligo del libretto di idoneità sanitaria. Quanto stabilito da queste Regioni, con Leggi regionali, è stato ritenuto rientrante a pieno titolo nelle competenze delle Regioni dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 162, depositata il 1 Giugno 2004), rigettando il ricorso del Governo. In concreto tutto ciò significa che gli autotrasportatori residenti in queste Regioni dovranno comunque munirsi del libretto di idoneità sanitaria quando circolano con un veicolo fuori dalla Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, dimostrando ancora una volta che in Italia si ha la capacità di creare barriere alla circolazione delle persone,prima inesistenti,mentre nel resto dell’Unione Europea queste barriere vengono abbattute.

* Dirigente Veterinario A.S.L.
Segretario Organizzativo
Prov.le S.I.Ve. M.P. Salerno

a cura di Rocco Panetta

Lunedì, 28 Giugno 2004
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