La disciplina del trasporto del latte crudo |
Si
continua l’approfondimento della tematica del trasporto degli alimenti
di origine animale, con attenzione particolare ai risvolti pratici per
l’effettuazione dei controlli sul trasporto di quegli alimenti per i quali
necessita l’attestazione ATP dei veicoli. Un’attenzione particolare merita
il trasporto di latte crudo, che può essere effettuato esclusivamente
da veicoli con cisterna munita di attestato nazionale (od internazionale)
ATP, poiché detto attestato costituisce l’unica garanzia legale
che la carrozzeria, in questo caso la cisterna,del veicolo è stata
costruita ed attrezzata in modo tale che la temperatura prescritta,che
nel caso del latte crudo è massimo +10° C, possa essere
mantenuta durante tutto il trasporto. Tutto ciò avviene per le
cisterne con attestato ATP, con classificazione IN (Isotermica
Normale) oppure IR (Isotermica Rinforzata), mentre sulla carta
di circolazione deve essere riportata la dicitura:"cisterna per il
trasporto di liquidi alimentari in regime di temperatura controllata",
come è stato chiaramente disposto dalla Circolare 21 Luglio 1998,
n. 64 Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Infatti il DPR 54 del
14 Gennaio 1997, in attuazione di direttiva CEE, ha regolamentato
specificamente la materia stabilendo l’obbligo della refrigerazione del
latte negli allevamenti alla temperatura di +6°C dopo la mungitura
degli animali, che avviene tutti i i giorni dell’anno due volte a distanza
di almeno 12 ore,ed una temperatura di trasporto di massimo +10°C,salvo
il caso di trasporto del latte effettuato entro due ore dalla mungitura,che
è puramente teorico perché tutti i raccoglitori italiani
di latte crudo effettuano un solo trasporto di latte al giorno, che è
il prodotto di due mungiture avvenute a distanza di almeno dodici ore
l’una dall’altra. Il Decreto Ministro Sanità 10 Aprile1988, che
consentiva il trasporto del latte,con una limitazione chilometrica di
150 km, con veicoli muniti di cisterna,anche scarrabile, sprovvista di
attestazione ATP, o il trasporto con bidoni,sempre con limitazione
chilometrica del trasporto,non può più essere applicato,
perché si tratta di trasporti effettuati con mezzi non costruiti
ed attrezzati in modo che la temperatura prescritta(+10°C) possa essere
mantenuta durante tutto il trasporto (Allegato C, Capitolo V del DPR 54/97).
Un altro aspetto relativo alla tematica del trasporto degli alimenti di
origine animale è quella dell’obbligo del libretto di idoneità
sanitaria (art. 14 Legge 283/62) per il conducente,od un’altra persona
legittimamente trasportata,di un veicolo che deve essere munito di autorizzazione
sanitaria per il trasporto di alimenti (art. 44 DPR 327/80), obbligo confermato
dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., Sez. I, n. 11468 del21/12/1996)
per gli addetti al trasporto dei generi alimentari, non operandosi nell’art.
14 della Legge 283/62 alcuna distinzione tra i prodotti alimentari confezionati
e non. Si evidenzia che il secondo comma dell’art14 della legge 283/62
vieta di assumere o mantenere in servizio personale non munito del libretto
di idoneità sanitaria, e che la Suprema Corte di Cassazione (Cass.
Pen., Sez. VI, n. 4646 del19/05/83), ha considerato privo del libretto
di idoneità sanitaria anche colui che sia in possesso di tessera
sanitaria scaduta che,ricordiamo, ha la validità di un anno,rinnovabile.
L’inottemperanza a questa disposizione comporta anche l’applicazione della
sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione sanitaria al
trasporto fino a 10 giorni (art. 21 Legge 689/81), la cui impugnazione
deve avvenire davanti al giudice amministrativo (Cass. Civ., Sezioni Unite,
n. 3467 del 13/04/94). Ebbene le norme relative al libretto di idoneità
sanitaria non si applicano ai veicoli che circolano nell’ambito territoriale
delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia,Toscana, poiché queste
sono le Regioni che, al momento,hanno abolito l’obbligo del libretto di
idoneità sanitaria. Quanto stabilito da queste Regioni, con Leggi
regionali, è stato ritenuto rientrante a pieno titolo nelle competenze
delle Regioni dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 162, depositata
il 1 Giugno 2004), rigettando il ricorso del Governo. In concreto tutto
ciò significa che gli autotrasportatori residenti in queste Regioni
dovranno comunque munirsi del libretto di idoneità sanitaria quando
circolano con un veicolo fuori dalla Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana,
dimostrando ancora una volta che in Italia si ha la capacità di
creare barriere alla circolazione delle persone,prima inesistenti,mentre
nel resto dell’Unione Europea queste barriere vengono abbattute.
* Dirigente Veterinario A.S.L. Segretario Organizzativo Prov.le S.I.Ve. M.P. Salerno |