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Codice della Strada - Nuova modifica all’articolo 23 che disciplina la pubblicità sulle strade e sui veicoli

Foto di repertorio dalla rete

 

(ASAPS) La legge sulla stabilità finanziaria non affronta soltanto le problematiche della tasse ma, come spesso accade, trova anche il tempo, all’ultimo istante - quasi fosse un foto-finish - per inserire o modificare norme che nulla hanno a che vedere con "la necessità e l’urgenza" richiesti da un provvedimento urgente del Governo, qual è il Decreto-legge.
A scorrere le varie modifiche introdotte dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicata in G.U. n. 164 del 16 luglio 2011, avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" all’articolo 1, si rinviene l’introduzione del comma 10-bis all’art. 36 del citato D.L., che va a modificare il comma 12° dell’articolo 23 del Codice della strada; comma che oggi, sulla scorta della modifica introdotta, così prevede:
"12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato".
Si auspicava che con la legge 120 del 2010 fossero almeno per il momento accantonate nuove modifiche, invece, si continua a intervenire a sprazzi, creando, in tal modo, disorientamento e stupore non solo tra i destinatari delle norme, ma anche degli operatori di polizia stradale che debbono poi applicarle. (ASAPS)

 

 

Giovedì, 21 Luglio 2011
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