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Roma - Incidente stradale, sì alla liquidazione del danno morale calcolato in proporzione a quello biologico

A deciderlo la Suprema Corte di Cassazione

Foto di repertorio

 

(ASAPS), 22 luglio 2011- La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.15373 del 13 luglio scorso ha stabilito che, ai fini del risarcimento, il danno morale può essere liquidato in proporzione a quello biologico.
A produrre la decisione il ricorso inoltrato ai giudici del Palazzaccio da parte di una mamma travolta in bicicletta mentre viaggiava con a bordo il figlioletto. A seguito del sinistro la donna decide di chiedere il risarcimento dei danni al conducente della vettura investitrice e, sia il Tribunale che la Corte d’Appello, le danno ragione e condannano l’automobilista al pagamento.
Ma la vittima si dichiara insoddisfatta della liquidazione e decide di fare ricorso in Cassazione perchè le venga ricalcolata la voce attinente il danno morale subito. La Suprema Corte però rigetta il ricorso affermando che non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di danno esistenziale. Per riconoscere la validità del danno temporaneo psichico o esistenziale è necessario infatti che l’illecito subìto sia tale da sconvolgere la quotidianità della vittima, costringendola a forme di vita diverse e, poiché nel caso in esame non è stato ravvisata l’esistenza di un simile sconvolgimento, nega il relativo risarcimento.
Gli Ermellini confermano quindi la liceità della decisione presa dai Giudici territoriali che avevano valutato il danno morale sulla base della comparazione con la misura del risarcimento di quello biologico. (ASAPS)

 

Venerdì, 22 Luglio 2011
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