Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 31 gennaio 2011, n. 2299 Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Cartella esattoriale - Opposizione - Procedimento - Competenza - Cartella esattoriale per contravvenzione stradale - Declaratoria di incompetenza per territorio - Onere di riassunzione nei termini – Sussistenza - Deposito anche del provvedimento di incompetenza - Necessità - Esclusione.
Nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa a seguito di contravvenzione stradale, ove il giudice davanti al quale l’opposizione è stata proposta si dichiari incompetente per territorio, l’opponente è tenuto a riassumere la causa nel termine indicato da provvedimento di incompetenza o, in mancanza, previsto dall’art. 50 c.p.c., ma non è tenuto a depositare davanti al giudice unitamente all’atto di riassunzione, anche il provvedimento declinatorio della competenza; l’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, infatti, impone all’opponente soltanto l’onere di provare la tempestiva proposizione dell’atto di opposizione, allegando copia dell’atto da lui impugnato, e consente la declaratoria di inammissibilità (comma 1) soltanto per tardiva proposizione dell’opposizione medesima. (Cass. Civ., sez. II, 31 gennaio 2011, n. 2299) [RIV-1106P474] - Art. 204-bis
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