" la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (da ultimo Cass. 7 aprile 2010 n 8229)."
Svolgimento del processo
1. Caiovedeva respinta dal Tribunale di Varese, sez. distaccata di Gavirate, la domanda, nei confronti dell’ANAS, per il risarcimento dei danni subiti in esito al distacco di grossi massi che avevano travolto l’autovettura da lui guidata lungo una strada statale. Nel corso del giudizio interveniva volontariamente l’ente Tizio, che si surrogava all’attore per le prestazioni erogate allo stesso in conseguenza del sinistro.
La Corte di appello di Milano, adita dall’A., nella contumacia del Tizio, respingeva l’impugnazione (sentenza del 4 giugno 2008).
2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione I’A., con sette motivi corredati da quesiti.
L’ANAS resiste con controricorso, esplicato da memoria; il Tizio, ritualmente intimato, non si è difeso.
Motivi della decisione
1. La Corte di appello così motiva, essenzialmente, il rigetto dell’impugnazione.
I massi sono franati da terreni di proprietà di terzi, a monte per qualche centinaio di metri rispetto alla strada statale. Tra la strada e i suddetti terreni, sempre a monte, corre la linea ferroviaria con il relativo muro di contenimento, innalzato dalle ferrovie, rispetto all’originario muro, dopo la caduta di massi i quali, provenienti dai terreni dei terzi suddetti, avevano spostato i binari e danneggiato il muro di contenimento.
La circostanza che la frana abbia avuto origine in luogo diverso da quello in custodia dell’ANAS rende l’evento imprevedibile.
Inoltre, la responsabilità dell’ANAS deve escludersi perché non avrebbe dovuto adottare un comportamento diverso da quello tenuto, come ponendo un cartello di avvertimento, atteso che le frane, di modesta entità, si erano verificate circa otto anni prima e le Ferrovie avevano provveduto a predisporre opere in grado di evitarne altre, con conseguente imprevedibilità di episodi più gravi, come quello che ha determinato il sinistro.
2. E’ applicabile ratione temporis l’art. 366-bis cod. proc. civ.
2.1 Con il primo motivo si deduce, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione rispetto alla premessa argomentativa della decisione impugnata, laddove la Corte di merito afferma che il rigetto dell’appello necessita di precisazioni ulteriori rispetto alla decisione di prime cure nella parte in cui, per ’’mero errore materiale’’ vengono richiamate norme del codice della strada estranee alla fattispecie.
Il motivo è inammissibile per l’assenza del momento di sintesi in grado di evidenziare la decisività della censura, atteso che la censura della motivazione della sentenza non si concretizza in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (principio consolidato, Cass. 30 dicembre 2009, n. 27680). Peraltro, nella specie,. appare dedotto un vizio motivazionale su profili giuridici e non di fatto.
2.2. Il secondo e il settimo motivo si concludono con quesiti che chiedono alla Corte, rispettivamente, di verificare la mancata applicazione dell’art. 2051 cod. civ. all’ANAS, quale custode (secondo) e, subordinatamente, la mancata applicazione dell’art. 2043 cod. civ. alla stessa ANAS, quale responsabile per colpa individuabile nella mancata messa in sicurezza della strada.
All’evidenza, si tratta di quesiti astratti e generici; conseguente è l’inammissibilità per mancato rispetto dell’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.
2.3. Con il sesto motivo si deducono vizi motivazionali in riferimento alla mancata ammissione di prove testimoniali.
In base al principio, secondo cui ’’Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio (o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali,) ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova (o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito), provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative.’’, affermato ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ., (Cass. 30 luglio 2010 n. 17915), il motivo è inammissibile.
Infatti, i capitolati della prova testimoniale sono solo parzialmente riprodotti, in sintesi.
3. I motivi terzo, quarto e quinto muovono alla sentenza censure per difetti motivazionali. Pur non contenendo un formale momento formale di sintesi, sono ammissibili, e da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, perché dalla esplicazione si comprende la decisività della censura rispetto alla decisione della controversia.
In particolare, con il terzo, si deduce, sostanzialmente, l’omessa considerazione che dalla relazione tecnica allegata dall’attore risultava la presenza di opere di contenimento sulla strada realizzate in periodi precedenti dall’ANAS. Con il quarto, il ricorrente evidenzia l’insufficiente motivazione della sentenza laddove ritiene non necessario il cartello che avvisi gli utenti della possibilità di caduta di massi perché l’origine della frana si trova in terreni di terzi proprietari, senza considerare che dalla suddetta relazione tecnica risultava che la stessa ANAS aveva predisposto delle opere per lo stesso problema. Con il quinto, si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l’evento imprevedibile nonostante avesse dato atto che anni prima si erano verificati episodi simili, anche se più lievi ed erano state predisposte opere per evitarli.
Le censure mosse alla sentenza sono meritevoli di accoglimento.
3.1. La Corte di merito, sia pure senza farvi mai espresso riferimento, ha ritenuto astrattamente applicabile la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., rispetto a un tratto di strada statale ’’di pertinenza e di spettanza dell’ANAS’’. In concreto, ha poi escluso la responsabilità, valutando come imprevedibile l’evento perché la frana proveniva da terreno di proprietà di terzi e, quindi, non dalla strada soggetta a custodia; ma, anzi, si legge ’’il franamento si limita a incombere sulla e coinvolge la sede stradale’’. Imprevedibile perché le frane precedenti erano state di minore entità e le Ferrovie avevano provveduto a predisporre opere necessarie ad evitarle; così che non era esigibile neanche un segnale che segnalasse il pericolo di frane.
3.2. E’ costante nella giurisprudenza della Corte il principio secondo cui la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (da ultimo Cass. 7 aprile 2010 n 8229).
Rispetto alle strade aperte al pubblico transito la Corte ha ritenuto che la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa, occorre, secondo la Corte, aver riguardo, per quanto concerne pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l’evento di danno e che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato. (Cass. 3 aprile 2009, n. 8157).
3.3. Nella specie, la Corte di merito ha individuato la sussistenza del fortuito nel fatto del terzo (frane provenienti da terreni di terzi), ravvisando il carattere dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità con motivazione insufficiente e contraddittoria.
Infatti, ha ritenuto imprevedibile una frana di maggiore consistenza, che ha determinato l’alterazione dello stato della cosa in custodia, pur riconoscendo: che negli anni precedenti si erano verificate frane, proprio provenienti dai terreni a monte (dando rilievo, invece, alla diversa consistenza della frana); che dalla relazione tecnica risulta che la stessa ANAS, negli anni precedenti, aveva predisposto opere per far fronte allo stesso problema; che nella zona intermedia a monte, di spettanza delle Ferrovie, erano già state predisposte delle opere. Circostanze, tutte, che avrebbero dovuto condurre ad interrogarsi sul se l’alterazione della cosa per via della frana fosse, piuttosto, prevedibile e se da parte dell’ANAS erano state poste in essere le idonee misure di sicurezza sulla strada.
4. Pertanto, la sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta, prospettata con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso. La causa è rinviata alla Corte di appello di Milano, che deciderà anche le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Accoglie i motivi terzo, quarto e quinto del ricorso e dichiara inammissibili gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.
Depositata in Cancelleria il 18.07.2011
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