I danni derivati ad un terzo a causa di un incendio di veicoli in sosta in un area pubblica devono essere risarciti dall’assicurazione. La sosta di un veicolo in una pubblica area, infatti, integra la fattispecie della circolazione stradale, e quindi, l’assicurazione obbligatoria è tenuta alla copertura dei danni derivanti da un incendio di altre automobili parcheggiate. Così la Cassazione, nella sezione terza civile, ha precisato con la “interessante ” sentenza 13 luglio 2011, n. 15392. La quaestio concerneva il proprietario di una vettura il quale chiedeva alla compagnia di assicurazione il risarcimento del danno derivato da un incendio di un veicolo parcheggiato. In primo grado tale richiesta dell’attore veniva accolta; in grado di appello la decisione veniva riformata, con la esclusione della applicabilità della disciplina sulla circolazione stradale e, quindi, sull’assicurazione obbligatoria, poiché le vetture coinvolte nell’incendio erano parcheggiate. Il soggetto contestava con ricorso in Cassazione; la sosta del veicolo deve essere equiparata al concetto di circolazione. I giudici della Corte accolgono tale doglianza precisando che in tema di responsabilità civile automobilistica la sosta del veicolo a motore su di un’area pubblica (o comunque ad essa equiparata) integra il concetto di circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2054 c.c. e della legge n. 990 del 1969 e succ. mod. (d.lgs. 209/2005).
Da ciò ne consegue il diritto al risarcimento del danno derivato ai terzi salvo che sia intervenuta una autonoma causa, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso.
Giurisprudenza rilevante su incendio e risarcimento del danno
Cass. civ. sez. III, sentenza 11 febbraio 2010, n. 3108
Costituisce, invero, un dato ormai acquisito (oltre alla giurisprudenza sopra citata, si veda anche Corte cost. 14 aprile 1969, n. 82) che la sosta su area pubblica o ad essa equiparata "è" essa stessa circolazione, non potendo questa restrittivamente intendersi di veicolo in movimento."
Tuttavia la responsabilità dell’assicurazione e’ esclusa:
"se l’incendio che si propaga da un veicolo in sosta su area pubblica sia stato appiccato dolosamente, le conseguenze dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere eziologicamente ricollegate alla circolazione stradale, con la conseguenza che in tal caso l’assicuratore per la responsabilità civile del veicolo, dal quale si è propagato l’incendio, non risponde del azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati, privi dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore."
(Nota di Manuela Rinaldi)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 7 giugno – 13 luglio 2011, n. 15392
(Presidente Morelli – Relatore Carluccio)
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Lecce, in persona del GOT, riformava la sentenza del Giudice di Pace di Lecce, che aveva condannato, in favore di P. R., la Nuova Tirrena spa, quale società assicuratrice di M. R. R. per la responsabilità da circolazione stradale, al risarcimento del danno conseguente ad un incendio di autoveicoli parcheggiati. In particolare il giudice di secondo grado, in accoglimento dell’appello proposto dalla Assicurazione, riteneva non applicabile la disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990 relativa alla circolazione stradale, stante la situazione di quiete delle autovetture, ed essendo stati coinvolti i mezzi solo accidentalmente, ed inoltre, riteneva totalmente estranea all’evento la R. Ordinava la restituzione degli importi liquidati dal primo giudice.
2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione Pasquale Ruggiero, con un unico motivo.
La Nuova Tirrena spa e M. R. R., ritualmente intimati, non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.
2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della legge n. 990 del 1969 e insufficiente motivazione, censurando la decisione impugnata nella parte in cui esclude l’incendio di un veicolo, in situazione di arresto e di sosta, dal concetto di circolazione stradale ai fini della assicurazione obbligatoria, contrariamente alla giurisprudenza di legittimità.
3, Il ricorso è manifestamente fondato.
La Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui (da ultimo Cass. 11 febbraio 2010, n. 3108 ).
La sentenza impugnata ha risolto la questione di diritto In modo totalmente difforme dalla giurisprudenza consolidata di legittimità.
Deve, pertanto, essere cassata, con rinvio a Tribunale di Lecce, in persona di diverso giudice, che deciderà la controversia applicando il suddetto principio di diritto e liquiderà le spese anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce, in persona di diverso giudice, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione.
da Altalex
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