E’ a rischio multa il padrone che trascura il proprio cane. E’ quanto ha deciso la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 13 maggio 2011, n. 18892 con la quale si afferma che non solo l’abbandono, in sè per sè considerato, deve essere punito, ma anche l’indifferenza mostrata verso il migliore amico dell’uomo può integrare gli estremi del reato. Del resto, come specificato dai giudici di legittimità, il concetto penalistico di abbandono è ripreso anche dall’art. 591 c.p. in tema di abbandono di persone incapaci. E anche in tali casi per abbandono si intende non solo il mero distacco, ma anche l’omesso adempimento, da parte dell’agente, dei propri doveri di custodia e cura e la consapevolezza di lasciare il soggetto passivo in una situazione di incapacità di provvedere a sé stesso.
(Altalex, 31 maggio 2011. Nota di Simone Marani. Cfr nota su Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza)
La nozione di abbandono, ai fini dell’applicazione dell’art. 727 c.p., va decodificata non solo come precisa volontà di abbandonare (o lasciare) definitivamente l’animale, ma di non prendersene più cura ben consapevole della incapacità dell’animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone. (*) Riferimenti normativi: art. 727 c.p.. (Fonte: Massimario.it - 20/2011. Cfr. nota di Simone Marani)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III PENALE Sentenza 2 febbraio – 13 maggio 2011, n. 18892 Svolgimento del processo e motivi della decisione Con sentenza del 13 novembre 2009 il Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Nardo - dichiarava M.G., imputato del delitto di abbandono di animali (art. 727 comma 1 c.p.) colpevole del detto reato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda. Il Tribunale individuava la responsabilità dell’imputato sulla base di due circostanze: testimonianza del medico veterinario F.E.M. che riferiva il rinvenimento di un cane munito di microchip all’interno dell’abitazione di tale P.R.; dichiarazione di quest’ultimo, attestante il ritrovamento del cane mesi nei pressi della propria abitazione alcuni mesi prima in condizioni di totale denutrizione e malato, cui era seguita dopo qualche tempo la denuncia al servizio veterinario. Veniva disattesa la tesi difensiva secondo la quale il cane si sarebbe smarrito durante una battuta di caccia, tenuto conto della mancata denuncia di smarrimento del cane da parte del padrone, odierno ricorrente. Altro elemento che, a giudizio del ricorrente, prova l’illogicità e carenza della motivazione è rappresentato dal particolare credito accordato da parte del Tribunale unicamente alle dichiarazioni dei testi del P.M., senza la benché minima considerazione dei testi della difesa che avrebbero, invece, riferito di uno smarrimento dell’animale durante una battuta di caccia e della inutilità delle ricerche compiute nella immediatezza e anche il giorno dopo. Così come del tutto illogicamente il Tribunale avrebbe tratto elemento di colpevolezza dal rifiuto, non rispondente al vero, da parte dell’imputato, una volta ritrovato l’animale, di riprenderlo con sé. Correlativamente la difesa prospetta quale condotta criminosa sanzionabile non già l’abbandono del cane ma il malgoverno di animali, condotta oggi depenalizzata e per la quale l’imputato ha già ricevuto la sanzione amministrativa e, a tutto voler concedere, l’ulteriore violazione, sempre di carattere amministrativo, prevista dall’art. 17 n. 5 della L.R.P. n. 12 del 3.4.1995 in termini di mancata denuncia di smarrimento del cane. Il ricorso non è fondato. Tutte le censure rivolte verso la sentenza impugnata afferenti alla omessa o carente o illogica motivazione contengono ad evidenza rilievi di tipo fattuale che implicano una rilettura da parte della Corte della intera vicenda in chiave alternativa rispetto alla ricostruzione effettuata dal Tribunale, come tale non proponibile in sede di legittimità. È peraltro agevole osservare che il primo giudice, sulla base di un ragionamento, seppure sintetico, pienamente coerente con il complessivo quadro probatorio esaminato e soprattutto logico, ha correttamente concluso per la certezza della condotta di abbandono, desumendola da due elementi ritenuti, a ragione, sintomatici: il rinvenimento dell’animale presso l’abitazione di altri che provvedeva successivamente a fare denuncia al servizio veterinario; la mancata presentazione della denuncia di smarrimento — ove mai tale circostanza si fosse verificata — da parte del legittimo proprietario del cane. Da qui quella conseguenza, condivisibile sul piano logico, tratta dal giudice circa la poca verosimiglianza della tesi difensiva dello smarrimento, posto che, se ciò fosse davvero avvenuto, proprio perché il cane era dotato di microchip, sarebbe stato logico attendersi che fosse stato il proprietario ad adoperarsi per ritrovare il cane denunciandone la scomparsa. Un ragionamento siffatto non si presta di certo né ad illogicità, né ad insufficienza, avendo il giudice dato correttamente rilievo a circostanze oggettive (peraltro non smentite dall’imputato per come opportunamente il giudice ha rilevato) e avendo anche valutato razionalmente la irrilevanza della testimonianza resa da chi, accompagnando il M. durante la battuta di caccia avrebbe notato (insieme al M.) la scomparsa dell’animale. Tutte le divagazioni fatte dalla difesa circa le contraddizioni in cui sarebbero incorsi i testi P. e F. e circa la valenza non adeguatamente rilevata delle dichiarazioni del teste D.S. (il compagno di caccia del M. in occasione della ritenuta perdita del cane) appartengono al novero di quelle censure di fatto inammissibili in sede di legittimità, non mancando di osservare che anche di tali dati il giudice ha, comunque, logicamente e correttamente dato conto nella sentenza impugnata. Ma anche l’ulteriore profilo di inosservanza della legge penale, concernente, in particolare, l’errata qualificazione giuridica della condotta data dal Tribunale, non è fondato. Premesso che la circostanza dello smarrimento è stata esclusa in modo logico dal Tribunale e che in ogni caso condivisibilmente è stato ritenuto che se ciò si fosse davvero verificato, il comportamento successivo assunto dal M. avrebbe dovuto qualificarsi come preciso sintomo della sua volontà di abbandono, la nozione di abbandono enunciata dal primo comma dell’art. 727 c.p. postula una condotta ad ampio faggio che include anche la colpa intesa come indifferenza o inerzia nella ricerca immediata dell’animale. Colpa certamente compatibile con la natura del reato contestato, versandosi in tema di contravvenzione: con il che non si esige per la punibilità dell’agente soltanto la volontarietà dell’abbandono ma anche l’attuazione di comportamenti inerti incompatibili con la volontà di tenere con sé il proprio animale. Significato non è unidirezionale non potendosi quindi condividere la tesi di circoscrivere il significato della parola al concetto di distacco totale e definitivo della persona da un’altra persona o da una cosa, come sostenuto dal ricorrente, ben potendo, nel comune sentire, qualificarsi l’abbandono come senso di trascuratezza o disinteresse verso qualcuno o qualcosa; o anche mancanza di attenzione. Il concetto della trascuratezza, intesa come vera e propria indifferenza verso l’altrui sorte, evoca quindi l’elemento della colpa che, al pari del dolo, rientra tra gli elementi costitutivi del reato contestato. Alla stregua di tali indicazioni deve allora disattendersi l’ulteriore tesi prospettata dalla difesa di una condotta di abbandono necessariamente e solo dolosa, anche perché il concetto di abbandono come delineato dall’art. 727 c.p. non implica affatto l’incrudelimento verso l’animale o l’inflizione di sofferenze gratuite, ma molto più semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta al distacco volontario vero e proprio. Se così è correttamente il Tribunale ha escluso che potessero anche profilarsi dubbi sull’atteggiamento psicologico dell’imputato ovvero sulla circostanza di un possibile smarrimento del cane, avendo dato valore ben preciso ad alcuni dati obiettivi valutati in termini di certezza. Tanto basta ad escludere recisamente l’affermazione del ricorrente secondo la quale il giudice avrebbe fondato il proprio convincimento sulla base di mere congetture, essendo invece il Tribunale ricorso alla logica razionale che - in uno alla valutazione di elementi estrinseci - costituisce la linea ispiratrice della decisione.
P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. da altalex.com |
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